L’aggravante ex art. 61 n. 11 c.p. si estende al correo consapevole (Cass. pen. Sez. IV n. 3634 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., avendo natura soggettiva, non è configurabile in capo all’estraneo che non abbia la qualità di dipendente o di pubblico ufficiale, ma è a lui applicabile quando abbia consapevolmente approfittato di tale qualità, che deve essergli nota e che costituisce il mezzo per la realizzazione del reato. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza soggettiva si estende al compartecipe che ne abbia conoscenza e volontariamente la utilizzi per la commissione del fatto. È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso una sentenza conforme di doppio grado, riproponga censure generiche, non confrontandosi con l’apparato motivazionale dei giudici di merito e non dimostrando l’illogicità manifesta o la contraddittorietà delle argomentazioni. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge non richiede l’esame di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ostativi ritenuti preponderanti. La diversità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati che abbiano definito la propria posizione con riti alternativi non costituisce indice di vizio di motivazione. In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la liquidazione delle spese in favore della parte civile, in sede di legittimità, non è dovuta se la stessa non ha svolto alcuna attività difensiva specifica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, in esito al giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 6 e 61 n. 11 cod. pen., avendo, nella qualità di conducente di un autoarticolato, in concorso con dipendenti di una società, sottratto carichi di cereali dal magazzino, senza fermarsi alla pesa né corrispondere il prezzo dovuto. La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all’affermazione di responsabilità, la mancata esclusione delle aggravanti (in particolare quella di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. per la sua natura soggettiva), la mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, e la disparità di trattamento rispetto ai coimputati che avevano definito la loro posizione con il patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto i motivi proposti non si confrontavano adeguatamente con la motivazione delle sentenze conformi di merito, ma si limitavano a riproporre una alternativa ricostruzione dei fatti, basata su argomentazioni generiche e aspecifiche.
In relazione all’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., la Corte ha precisato che la stessa è pienamente configurabile anche nei confronti di chi, come il ricorrente, non sia dipendente, in quanto i furti erano possibili solo grazie alla collaborazione dei due dipendenti la cui qualità era ben nota all’imputato. La qualità soggettiva del complice, se conosciuta e strumentalizzata per la commissione del reato, si estende al concorrente estraneo, non essendo richiesto che quest’ultimo rivesta personalmente la qualifica. Allo stesso modo, è stata ritenuta correttamente applicata l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., per l’aver agito il reo con “dolo di assoluto spessore” e con insidiose modalità.
La Corte ha poi respinto le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ribadendo che il giudice di merito non è tenuto a motivare su ogni deduzione difensiva, ma deve solo indicare gli elementi ostativi di preponderante rilevanza, quali il precedente specifico e la mancata resipiscenza. Ha altresì chiarito che la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati che hanno scelto riti alternativi non integra un vizio motivazionale, in ragione della finalità deflattiva di tali istituti.
Infine, la Corte ha statuito che, in caso di inammissibilità del ricorso, non è dovuta la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile che, in sede di legittimità, non abbia svolto alcuna attività processuale diretta a contrastare la pretesa dell’imputato.
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Nota della Redazione
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