Revocazione per errore di fatto esclusa su punti già decisi (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 78 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza contabile, l’errore di fatto deducibile ex art. 202, comma 1, lett. f), cgc ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Esso consiste in una falsa percezione materiale degli atti, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente. Non integra pertanto errore revocatorio l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione su circostanze oggetto di statuizione, che al più configura un error in iudicando estraneo all’elenco tassativo delle lettere da a) a g) del medesimo art. 202. Diversamente opinando si realizzerebbe una torsione del rimedio straordinario, di natura eccezionale, indebitamente finalizzato a un ulteriore grado di giudizio.

Il Fatto

Con la sentenza di primo grado, la Sezione giurisdizionale aveva accolto le richieste attoree e condannato il titolare di un’impresa agricola al pagamento, in favore di Agea, di euro 398.658,43, oltre rivalutazione e interessi, per il danno ascritto alla mancata realizzazione delle opere finanziate con contributi FEASR percepiti in acconto. Il primo giudice aveva ritenuto provato il danno sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte del convenuto, dell’effettiva esecuzione degli interventi.

L’appello proposto dall’interessato era stato respinto con la sentenza n. 8/A/2023. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto revocazione per errore di fatto, lamentando che il giudice d’appello, senza indagare nesso causale ed elemento psicologico, avesse fondato la responsabilità sul solo dato oggettivo della mancata prova, trascurando il contenuto del decreto concessorio — che non subordinava l’acconto agli stati di avanzamento — e l’interruzione del nesso causale per effetto del decreto di rettifica del termine, nonché l’esito del giudizio penale e la sospensione dell’ingiunzione Agea.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il perimetro dell’art. 202 cgc e richiama la giurisprudenza consolidata — anche della stessa Sezione (Sez. appello Sicilia, 68/A/2023; 11/A/2023; Sez. I/A n. 31/2023; n. 75/2021) — secondo cui l’errore di fatto revocabile consiste nella falsa percezione della realtà, dovuta a una svista obiettivamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto decisivo in realtà escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato.

Il Collegio precisa che deve sussistere un contrasto tra due rappresentazioni del medesimo oggetto: quella desumibile dalla sentenza e quella emergente dagli atti processuali. La realtà rappresentata nella pronuncia deve essere frutto di mera supposizione e non di attività di valutazione; quella risultante dagli atti non deve essere contestata dalle parti. Richiama, sul punto, Corte di cassazione n. 3935/2009, n. 10637/2007 e n. 10807/2006.

La Corte ribadisce poi che non costituisce causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione di situazioni processuali, citando Sez. appello Sicilia, 60/A/2019; Sez. II/A n. 25/2023; 93/2022; n. 326/2021; Sez. III/A n. 4/2019; Cass. Sez. Un. n. 8984 del 2018; Cass. n. 6669/2015 e n. 321/2015.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il ricorrente ha prospettato un triplice ordine di presunti errori fattuali — irrilevanza dello stato di avanzamento in sede di acconto, interruzione del nesso causale per effetto del decreto di rettifica, assenza di dolo — relativi a punti controversi sui quali entrambi i gradi di giudizio si erano pronunciati. I vizi dedotti riguardano circostanze già oggetto di statuizione e, lungi dal derivare da errata od omessa percezione degli atti, potrebbero al più costituire errori di diritto o di valutazione, come tali non censurabili con il rimedio straordinario.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, in accoglimento dell’eccezione della Procura generale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato in euro 64,00; non si applica l’art. 31, comma 4, cgc, in assenza di specifica e rituale domanda della Procura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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