Appello inammissibile in assenza di prova della notifica al resistente (Cons. Stato n. 7147 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la prova del perfezionamento della notifica del ricorso in appello costituisce adempimento indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. A norma dell’art. 45, comma 3, cod. proc. amm., il giudice ha il divieto esplicito di esaminare le domande contenute in atti per i quali non sia stato provato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione. Ne deriva che, in caso di mancata costituzione della parte resistente o appellata, l’omessa produzione della prova della notifica determina l’inammissibilità dell’appello. La regola processuale non incontra eccezioni quando la parte destinataria sia stata ritualmente evocata e costituita nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania il nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con prescrizioni, per la realizzazione di una pergotenda a servizio di una struttura alberghiera ricadente in area protetta. Il ricorso investiva anche il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.
Il TAR respingeva il ricorso, qualificando l’opera come edilizia e non temporanea secondo il criterio funzionale, con conseguente necessità del parere preventivo dell’Ente Parco ex art. 13 legge n. 394 del 1991 e ammissibilità del solo posizionamento a tempo determinato. La società proponeva appello; l’Ente Parco non si costituiva in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione processuale. Rileva che non vi è prova in atti della rituale notifica del ricorso in appello all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, parte evocata e costituita nel giudizio di primo grado. L’appellante non ha depositato la prova della notifica prima del passaggio in decisione della causa.
Il Collegio richiama l’art. 45, commi 2 e 3, cod. proc. amm. e il principio secondo cui, ai fini dell’ammissibilità, il ricorso in appello va notificato alle parti costituite in primo grado (Cons. Stato, Sez. V, n. 11427 del 2022). La norma non prevede una sanzione specifica, ma ciò non rileva, perché basta il divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande contenute in atti privi di prova del buon esito della notifica (Cons. Stato n. 4370 del 2017; Cons. Stato n. 4257 del 2017).
La parte che si avvale della facoltà di depositare il ricorso senza la prova dell’avvenuta notificazione è tenuta a documentare la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova, le domande introdotte con l’atto di gravame non possono essere esaminate. Da qui la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Per ragioni di completezza il Collegio esamina comunque il merito, che ritiene infondato. L’intervento ricade in area protetta e in un sito della Rete Natura 2000, in zona B2 del Piano del Parco, in ZPS ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e in SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CE. Ogni trasformazione del territorio richiede quindi il preventivo nulla osta dell’Ente Parco, finalizzato a verificare l’impatto ambientale e la conformità dell’opera.
Le NTA del Piano del Parco escludono in Zona B gli interventi di ristrutturazione edilizia e impongono che le attività ricreative non richiedano attrezzature fisse. Il posizionamento della pergotenda è dunque ammissibile solo a tempo definito, come confermato dal termine di permanenza e di rimozione imposto dall’Ente. La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con integrale rigetto dell’appello e nulla sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’Ente.
Nota della Redazione
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