Sei scatti stipendiali computabili anche nel trattamento di fine servizio (TAR Puglia n. 1243 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 475/1987, riconosciuto al personale delle forze di polizia e a quello con qualifiche equiparate cessato dal servizio, non è limitato alla base pensionabile. Esso va computato anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, in virtù dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010, che espressamente richiama gli aumenti periodici in questione ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Il diritto spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. Il mancato riconoscimento di tali utilità da parte dell’INPS contrasta con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’orientamento giurisprudenziale uniforme.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale del Corpo Forestale e poi dei Carabinieri forestali, è stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età. Ha intimato e diffidato l’INPS a riliquidare il trattamento di fine servizio includendo nella base di computo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911 cod. ord. mil., senza ottenere alcun effetto.
Con ricorso notificato il 5 giugno 2022 e depositato il 21 giugno 2022 ha quindi chiesto l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. L’Istituto, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i cinquantacinque anni e maturato trentacinque anni di servizio utile.
Il d.lgs. n. 165/1997 ha poi previsto che gli aumenti periodici si attribuiscono anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua. Il legislatore ha riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, ma nulla ha specificato in ordine al trattamento di fine servizio. La lacuna è stata colmata dall’art. 1911 cod. ord. mil., che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria considera gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis.
Su questa fattispecie la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso favorevole al ricorrente. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 1231/2019, ha confermato il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti, ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione. Le pronunce n. 2833/2023 e n. 2986/2023 della Sezione II hanno accolto le richieste di alcuni carabinieri in congedo. Numerosi TAR si sono espressi conformemente, tra cui il TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 124/2021, il TAR Lombardia, sent. n. 1184/2021, il TAR Lazio, sent. n. 9011/2022, il TAR Catania, sent. n. 1568/2022 e il TAR Palermo, sent. n. 416/2025.
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale impostazione. La costante esegesi delle disposizioni conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve applicarsi anche al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento opposto dall’INPS risulta perciò in contrasto con l’interpretazione consolidata e la pretesa è pienamente legittima. Il ricorso è pertanto accolto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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