Rinegoziazione del contratto pubblico e riserve: decadenza e rinuncia all’azione extracontrattuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 6858 del 22.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo espresso al Capitolato generale d’appalto di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 contenuto in un contratto di appalto stipulato da un ente non statale costituisce una clausola negoziale, operante per volontà pattizia delle parti, con la conseguente applicabilità delle relative disposizioni, ivi comprese quelle sulla risoluzione delle controversie in sede amministrativa e sui termini di decadenza per l’azione giudiziale o arbitrale. La rinuncia contrattualmente pattuita dall’appaltatore ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto preclude la proposizione della domanda extracontrattuale, residuando esclusivamente l’eventuale azione contrattuale di adeguamento del prezzo. Tale pretesa, in quanto riconducibile al regime delle riserve, è soggetta al termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto dell’amministrazione, e non può essere riqualificata come diritto alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede, atteso che la modifica delle condizioni essenziali dell’appalto pubblico in fase di esecuzione è ammessa solo alle condizioni stabilite dalla legge.

Il Fatto

A seguito della gara indetta nel 1989 dalla Comunità Montana, l’appalto veniva aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, a cui subentrava la società ricorrente. Dopo un lungo lasso di tempo tra l’aggiudicazione e la stipula della convenzione, avvenuta solo nel 1998 con una clausola di rinuncia alle azioni legali per il ritardo, la società appaltatrice, che aveva formulato diverse riserve, citava in giudizio la stazione appaltante chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo e, in via subordinata, l’adeguamento del prezzo contrattuale.

Il tribunale dichiarava l’inammissibilità delle domande, e la Corte d’appello rigettava il gravame ritenendo applicabile il Capitolato generale e la rinuncia pattizia all’azione extracontrattuale, nonché decaduta la domanda contrattuale per il decorso del termine di 60 giorni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha anzitutto affermato che le previsioni del Capitolato generale d’appalto, espressamente richiamate dalle parti, costituiscono clausole negoziali, la cui portata non è influenzata da eventuali modifiche normative sopravvenute alla stipulazione. L’accertamento del giudice di merito in ordine alla volontà delle parti di recepire l’intero contenuto del capitolato, quale risultante da una clausola di richiamo espresso, non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.

Quanto alla domanda extracontrattuale, la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola di rinuncia fornita dal giudice di appello, secondo cui essa ricomprendeva tutte le richieste risarcitorie per il ritardo, impedendo all’appaltatore di agire in via aquiliana e lasciando residuare solo l’eventuale azione contrattuale di adeguamento del prezzo.

In relazione alla domanda di adeguamento del prezzo, la Suprema Corte ha escluso che la stessa potesse sfuggire al regime delle riserve, in quanto le richieste dell’appaltatore erano state formulate in tale sede. Ne deriva l’applicabilità del termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento di rigetto delle riserve, termine ampiamente superato sia dall’atto di citazione che dalla domanda di arbitrato.

Infine, la Corte ha respinto la tesi della ricorrente volta a configurare un diritto alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza unionale e amministrativa, secondo cui la modifica di elementi essenziali dell’appalto in fase di esecuzione richiederebbe una nuova procedura di gara, non essendo consentito alla pubblica amministrazione di alterare l’esito della competizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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