Assenteismo fraudolento: danno patrimoniale e all’immagine della P.A. (Corte dei Conti Sez. II App. n. 185 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il giudice contabile può acquisire e valutare autonomamente, nel contraddittorio, gli atti formati in sede penale, anche se non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale, nonché le prove atipiche, applicando la regola della preponderanza dell’evidenza e non quella dell’oltre ragionevole dubbio. La certificazione sanitaria rilasciata da pubblico ufficiale è assistita dalla pubblica fede, ex art. 2700 cod. civ., solo quanto alla provenienza, alle dichiarazioni rese al sanitario e ai fatti avvenuti in sua presenza, mentre la diagnosi e il giudizio prognostico costituiscono elementi di convincimento liberamente valutabili dal giudice del merito. In presenza di condotte fraudolente di assenteismo, il danno patrimoniale diretto è quantificato al lordo delle ritenute IRPEF, perché l’esborso indebito integra la lesione del patrimonio dell’ente, mentre il danno all’immagine è configurabile anche in assenza di clamor fori esterno, essendo sufficiente la diffusione della notizia dell’illecito all’interno dell’amministrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana aveva accolto la domanda della Procura contabile e condannato un dipendente della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore, al pagamento della somma complessiva di euro 71.987,12 in favore del Ministero dell’Interno. Il pregiudizio era articolato in euro 61.987,12 a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 10.000,00 a titolo di danno all’immagine, in relazione a condotte di assenteismo fraudolento realizzate tra il 2011 e il 2015.
Il primo giudice aveva ritenuto provata l’illecita fruizione di numerose giornate di malattia, ottenute inducendo in errore i medici dell’ufficio sanitario e della commissione medica ospedaliera circa l’effettivo stato di salute. Il condannato ha proposto appello, deducendo l’intervenuta prescrizione, l’insussistenza dei fatti e del dolo, l’erronea quantificazione del danno patrimoniale e di quello all’immagine, nonché la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto il motivo sulla sospensione, ribadendo l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale. Il rapporto di pregiudizialità tecnica richiesto dall’art. 106 c.g.c. presuppone un vincolo di stretta consequenzialità tra le statuizioni e non un mero collegamento di risultanze fattuali; la sospensione è inoltre un’evenienza anomala, ammessa solo nei casi tassativi, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
Ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione. In materia di responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il termine quinquennale decorre dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso. Nei fatti connotati da modalità truffaldine l’occultamento è in re ipsa e il dies a quo coincide con la richiesta di rinvio a giudizio. Le informative acquisite in precedenza dall’amministrazione dimostravano solo la conoscenza di un procedimento penale, non la piena consapevolezza degli elementi essenziali dell’illecito erariale.
Nel merito, la Corte ha confermato la piena utilizzabilità degli atti di indagine penale e delle prove atipiche, con libero convincimento ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e secondo la regola del più probabile che non. Quanto ai certificati medici, ha precisato che la pubblica fede ex art. 2700 cod. civ. non copre la diagnosi, liberamente apprezzabile. Le dichiarazioni dei sanitari, che hanno ammesso la possibilità di essere stati ingannati, e la consulenza tecnica hanno confermato la natura fraudolenta delle dichiarazioni anamnestiche sulle terapie sospese e sull’uso del sondino. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il dolo.
La Corte ha invece accolto il motivo sulla quantificazione. Pur ribadendo il principio delle Sezioni riunite per cui il danno va liquidato al lordo delle ritenute IRPEF, ha detratto gli importi relativi ai periodi in cui era oggettivamente provato l’inserimento del sondino naso-gastrico, nonché i giorni sovrapposti e quelli privi di riscontro documentale, rideterminando il danno patrimoniale in euro 39.850,97 e confermando il danno all’immagine in euro 10.000,00. Il potere riduttivo è stato escluso per la connotazione dolosa delle condotte.
Nota della Redazione
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