Responsabilità erariale da frode sui contributi agricoli e sospensione della prescrizione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 208 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’occultamento doloso del danno erariale integra causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con la conseguenza che il termine quinquennale decorre dal momento in cui il danno è scoperto e non da quello in cui è stato cagionato. Il beneficiario di un contributo pubblico che abbia falsamente attestato l’esecuzione delle opere da parte di terzi, mediante un meccanismo di fatturazioni e pagamenti simulati, non può trattenere il finanziamento indebitamente percepito invocando il diverso titolo dei costi delle opere asseritamente eseguite in economia, quando tale tipologia di prestazione non sia stata preventivamente dichiarata. Il parziale recupero delle somme già avvenuto in sede amministrativa non incide sull’accertamento del danno, rilevando unicamente in sede esecutiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contributo concesso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 121, destinato all’ammodernamento delle aziende agricole. La Procura regionale della Corte dei conti ha contestato al beneficiario un’ipotesi di responsabilità erariale per l’indebita percezione di finanziamenti, dell’importo di euro 152.549,08 oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura.
Secondo la prospettazione requirente, il beneficiario avrebbe realizzato uno schema illecito diretto a dissimulare la reale esistenza dei costi dichiarati, attraverso un giro di fatturazioni e bonifici fittizi facenti capo a una società di cui era unico socio, priva di dipendenti, mezzi e materiali, con conseguente neutralità finanziaria per l’azienda. La sentenza di primo grado ha rigettato l’eccezione di prescrizione e accolto integralmente la domanda. Il condannato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. L’entità e le caratteristiche del danno erariale si sono disvelate soltanto a seguito della specifica attività di indagine della Guardia di finanza, non potendo emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l’organo pagatore, che appariva esteriormente regolare. La Corte richiama il principio secondo cui l’occultamento doloso presuppone un’attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretta a occultare il fatto generatore del danno, con identità di ratio rispetto all’art. 2941, n. 8, cod. civ., e conferma la tempestività dell’azione.
Quanto al primo motivo, con cui l’appellante si limita a richiamare le difese di primo grado, la Corte rileva il difetto di specificità richiesto dall’art. 190 c.g.c.: il gravame non individua i capi contestati né le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, risultando quindi privo di pregio.
Il secondo motivo, relativo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, è respinto. La prova testimoniale è inammissibile in relazione ai contratti per i quali l’art. 2556 cod. civ. impone la prova scritta, non risultando allegati i presupposti dell’art. 2724, primo comma, n. 3, cod. civ.; i restanti quesiti sono generici e contraddetti dalla documentazione, dalla quale emerge che la società non ha avuto dipendenti nel periodo considerato. Neppure la richiesta di CTU può supplire a carenze probatorie della parte.
Nel merito, la Corte conferma il quadro probatorio ricostruito dal primo giudice. È rilevante lo sviamento dal programma originariamente previsto, attuato mediante l’utilizzo di documenti mendaci, con un meccanismo di emissione e registrazione di fatture da parte di più soggetti. L’intervento della società, costituita poco dopo la domanda di contributo e poco prima della sua approvazione, era finalizzato a creare un’ulteriore interposizione. Le fatture presentate all’agenzia risultano difformi, per data e numero, da quelle presenti nella contabilità societaria.
La Corte esclude che il beneficiario possa invocare il concorso personale alla misura dei costi, data la commistione formale e sostanziale tra persona fisica e società unipersonale, e riqualifica i rapporti tra i due soggetti come meccanismo di restituzione di pagamenti simulati. Il Collegio precisa infine che dell’eventuale parziale recupero delle somme già avvenuto in sede amministrativa potrà tenersi conto in sede esecutiva, ma non ai fini della decisione. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e spese a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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