Appello notificato a mezzo posta: prova della data di spedizione e inammissibilità (Cass. civ. Sez. V n. 16286 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando l’appello è notificato a mezzo del servizio postale, la prova della tempestività della notificazione è fornita esclusivamente dalla ricevuta di spedizione, che deve essere depositata all’atto della costituzione in giudizio a pena di inammissibilità dell’impugnazione. Il deposito della ricevuta può essere sostituito dal deposito dell’avviso di ricevimento ovvero dell’elenco delle raccomandate, purché da tali documenti risulti la data di spedizione attestata dall’ufficiale postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. In mancanza di tale attestazione certificata, la tempestività non può essere desunta aliunde, né mediante presunzioni, né attraverso documenti interni all’ufficio appellante, né tramite l’attestazione di consegna del plico agli uffici postali.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, emesso nei confronti di una società contribuente, e dalla conseguente cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso della società. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile con sentenza n. 2911/17/15 del 03/07/2015.
La CTR rilevava che, all’atto della costituzione in giudizio, l’appellante non aveva depositato la ricevuta di spedizione dell’appello, documento necessario per il riscontro della tempestività della costituzione, non potendo tale ricevuta essere prodotta in un momento successivo. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi. La società contribuente non si costituiva, restando intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati unitariamente gli otto motivi per ragioni di stretta connessione, richiama il proprio consolidato orientamento in materia. Quando l’appello è notificato a mezzo posta, il ricorrente deve depositare la ricevuta di spedizione al momento della costituzione ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, a pena di inammissibilità dell’appello, non potendo tale deposito effettuarsi successivamente.
Il deposito della ricevuta può essere sostituito dal deposito dell’avviso di ricevimento ovvero dell’elenco delle raccomandate, ma da entrambi deve risultare la data di spedizione asseverata dall’ufficiale postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. Solo in tal caso i documenti sostitutivi assolvono la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. La Corte richiama sul punto Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017, Cass. n. 11559 del 11/05/2018, Cass. n. 24726 del 11/08/2022 e Cass. n. 31879 del 27/10/2022.
Applicando tale principio, i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo sono infondati, poiché presuppongono erroneamente la possibilità di ricavare aliunde, tramite presunzioni o atti interni all’ufficio appellante, la certezza della data di spedizione. L’attestazione di spedizione può essere fornita unicamente dall’agente postale, unico soggetto dotato dei poteri certificativi previsti dalla legge, come chiarisce Cass. S.U. n. 299 del 10/01/2020. Né la ricorrente ha provato che la tempestività derivi dalla data di ricezione del plico, avvenuta il 07/10/2011, con un giorno di ritardo rispetto alla decorrenza del termine di impugnazione.
Il primo e il quarto motivo sono disattesi: la CTR ha accertato che l’avviso di spedizione non è presente in atti, circostanza pacifica, e agli atti risulta unicamente l’avviso di ricevimento, dal quale non si evince la certezza della data di spedizione. Non vi è pertanto alcuna omessa motivazione, né motivo per cui il giudice di appello dovesse indagare sulle ragioni della mancata produzione di un documento mai prodotto.
Inammissibili sono infine i motivi secondo e terzo, con i quali la ricorrente assume che il proprio appello dovesse qualificarsi incidentale per effetto di un autonomo ricorso proposto dalla società contribuente. L’affermazione difetta di autosufficienza, poiché riferisce di atti processuali di altro giudizio non trascritti né allegati. La riqualificazione sarebbe stata possibile solo a seguito della riunione delle cause; in sua assenza, l’appello dell’ufficio va qualificato principale, con le conseguenze in tema di tempestività. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della società intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.