Inammissibile l’appello pensionistico su questioni di fatto medico-legali (Corte dei Conti Sez. III App. n. 235 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello è escluso per le questioni di fatto, salvo che sia dedotto un vizio di motivazione, sub specie di omessa o apparente motivazione. Le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d’infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto. Esse possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti del vizio di difetto di motivazione, configurabile solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. La declaratoria di inammissibilità consegue al contrasto dell’impugnazione con l’art. 170 C.G.C.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare, ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 637/2021, che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto con cui il Ministero della Difesa gli aveva attribuito, per un’infermità oculare derivante da un trauma occorsogli nel 1992, un’indennità una tantum nella misura di una sola annualità.

L’appellante lamenta che il primo giudice abbia convalidato il provvedimento ministeriale e condiviso il parere acquisito in corso di causa, senza considerare che la C.M.O. aveva in origine riconosciuto ulteriori tre annualità, prima che il Ministero restituisse il verbale per fini amministrativi. Deduce la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e chiede, in subordine, la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, quarto comma, C.G.C. Il Ministero eccepisce l’inammissibilità per censura di questioni di fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata (Sez. I n. 496/2023; Sez. II n. 113/2023; Sez. II n. 335/2023) secondo cui l’appello in materia pensionistica è escluso per le questioni di fatto.

Richiamando Sezioni riunite n. 10/Q.M./2000, il Collegio fissa i criteri distintivi: i motivi di diritto investono la portata dispositiva della norma o il suo ambito applicativo; rientrano tra essi i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; le questioni medico-legali sono parificate dal legislatore a questioni di fatto.

La motivazione apparente ricorre quando l’iter logico si estrinseca in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, o quando gli elementi del convincimento siano esposti in modo logicamente inconciliabile o obiettivamente contraddittorio, precludendo ogni controllo.

Nel caso concreto, tutte le doglianze dell’appellante afferiscono a questioni di fatto: si censura la consulenza tecnica d’ufficio e si invoca un riesame della valutazione medico-legale. Il sindacato sulla valutazione fattuale è precluso al giudice d’appello. La perizia di primo grado si è svolta nel rispetto del contraddittorio, come attestato dall’ordinanza n. 120/2020, che concesse un rinvio per le osservazioni del C.T.P. e le repliche del C.T.U.

Poiché le questioni medico-legali su dipendenza, classifica o aggravamento sono parificate a questioni di fatto, l’appello è inammissibile per contrasto con l’art. 170 C.G.C. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C., essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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