Il favoreggiatore che ignora l’uso criminoso non risponde (Cass. pen. Sez. 1 n. 7674 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento personale, il dolo generico richiede la volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni, mediante una condotta finalizzata a favorire chi è sottoposto a tali investigazioni e a fuorviare le attività dell’autorità. La mera conoscenza della caratura criminale del soggetto assistito e la risalente amicizia con lui non sono sufficienti a integrare l’elemento soggettivo, ove manchi la prova che l’agente fosse consapevole dell’uso criminoso che l’assistito avrebbe fatto del proprio contributo. L’annullamento con rinvio consegue al vizio di motivazione per il salto logico tra le premesse fattuali e la conclusione di colpevolezza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva riformato la sentenza di primo grado, riqualificando la condotta di un imputato – assolto dall’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa – nel reato di cui all’art. 378 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.. La condotta contestata consisteva nell’aver messo a disposizione un proprio immobile, consegnandone le chiavi a un associato, per consentire a quest’ultimo incontri riservati con un esponente di vertice del clan, al fine di eludere le investigazioni. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della prova della consapevolezza dell’uso criminoso del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per un salto logico nel ragionamento probatorio. I giudici di merito avevano fondato l’affermazione di responsabilità essenzialmente sulla risalente amicizia tra l’imputato e l’associato, nonché sulla conoscenza della caratura criminale di quest’ultimo. Tuttavia, dagli stessi atti processuali non era emerso che l’imputato fosse stato reso edotto degli incontri, che avesse rapporti diretti con il vertice del clan o che avesse tratto utilità dalla messa a disposizione dell’immobile. Anzi, era risultato che le chiavi erano state consegnate in un contesto di rapporti con un imprenditore, del tutto estraneo alle dinamiche mafiose.
La Corte ha ribadito che, per la sussistenza del dolo del favoreggiamento, non è necessaria la conoscenza degli estremi esatti dell’attività investigativa, ma è imprescindibile la volontà cosciente di aiutare un soggetto a sottrarsi alle indagini. Tale volontà non può essere desunta dalla sola vicinanza ambientale a contesti criminali. La conoscenza della qualità di associato e la frequentazione di ambienti prossimi alla consorteria, pur essendo elementi rilevanti, non sono da soli sufficienti a dimostrare che l’agente avesse la consapevolezza e la volontà di destinare il proprio bene a luogo di incontri finalizzati a eludere le investigazioni.
La Corte ha precisato che il dolo del reato di cui all’art. 378 cod. pen. richiede una condotta finalizzata a favorire colui che è sottoposto a investigazioni, e che tale finalità deve essere sorretta dalla coscienza e volontà di aiutare la persona. Nel caso di specie, la motivazione era carente proprio laddove aveva ritenuto che l’atteggiamento psicologico dell’imputato coprisse l’avvertenza dell’uso che l’assistito faceva dell’immobile, senza enucleare elementi di fatto idonei a sostenere tale conclusione.
Alla luce di ciò, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo esame, assorbendo i restanti motivi di ricorso relativi alla circostanza aggravante e alla determinazione della pena. I ricorsi degli altri imputati, concernenti profili di responsabilità per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sono stati invece rigettati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere