Appello tardivo oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza (C.G.A.R.S. n. 463 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la notificazione della sentenza di primo grado su istanza di una delle parti fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione dell’appello, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.a. La tardività della notifica e del deposito del ricorso è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., senza necessità di eccezione di parte né di preclusioni. La prova della notificazione della sentenza ai difensori dell’appellante, desunta dalle ricevute di consegna della posta elettronica certificata, è idonea a fondare la declaratoria di irricevibilità dell’appello proposto oltre il termine.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione per il servizio pubblico di antinquinamento e disinquinamento nel porto di Trapani impugnava davanti al TAR Sicilia l’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto a una società di navigazione per l’espletamento in conto proprio del servizio di prevenzione antinquinamento nelle operazioni di bunkeraggio da terra delle proprie unità veloci passeggeri.
La ricorrente deduceva la violazione delle regole procedimentali e della normativa sulla concorrenza, oltre all’illegittimità dell’atto presupposto, richiamando il regolamento portuale che riserva la vigilanza antinquinamento alla società concessionaria. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Proposto appello, l’Avvocatura dello Stato eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del gravame per tardività, allegando la documentazione attestante l’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado ai difensori dell’appellante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare, perché la decisione in rito assorbe ogni altro motivo. La difesa erariale aveva documentato che il difensore della controinteressata aveva notificato la sentenza del TAR ai difensori della società appellante in data 4 febbraio 2022, con prova desunta dalle ricevute di consegna della posta elettronica certificata.
L’appellante aveva replicato sostenendo che la sentenza non era mai pervenuta ai propri difensori e che, in ogni caso, mancava la prova dell’avvenuta consegna nel domicilio digitale, poiché il termine per impugnare decorre per ciascuna parte dalla ricezione del provvedimento. La controinteressata aveva depositato in replica le ricevute di consegna relative alla notificazione eseguita ai difensori della società appellante.
Su questa base il C.G.A.R.S. ritiene provata la notificazione della sentenza di primo grado alla data del 4 febbraio 2022. Ne consegue la tardività dell’appello, notificato solo il 16 giugno 2022, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.a.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., la tardività della notifica e del deposito del ricorso è questione rilevabile d’ufficio, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 10900 del 2023. L’eccezione di parte, dunque, non costituisce condizione dell’accertamento, che il giudice compie in ogni stato e grado.
L’appello è pertanto dichiarato irricevibile. La decisione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.
Nota della Redazione
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