Interruzione del processo per cancellazione del difensore (TAR Puglia n. 856 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dall’Albo dell’unico difensore costituito determina l’interruzione del processo amministrativo, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore. Il fenomeno interruttivo opera automaticamente e comporta l’onere di riassunzione del giudizio nei modi e termini di legge, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. in relazione all’art. 301 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, il provvedimento del Comando di Polizia Locale di Taranto del 06/09/2025 con cui era stata rigettata la richiesta di spazio personalizzato di sosta.
Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 19.3.2026, il difensore di parte ricorrente comunicava e documentava la sua cancellazione dall’Ordine degli Avvocati di Taranto. Il Comune di Taranto si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la cancellazione dall’Albo dell’unico procuratore costituito determina la cessazione della rappresentanza della parte. Tale evento è equiparato, quanto agli effetti processuali, alla morte, alla sospensione e alla radiazione del difensore, circostanze che la giurisprudenza pacifica riconduce all’istituto dell’interruzione del processo.
Il TAR ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite n. 3702 del 2017 e del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5533 del 2019, i quali affermano il principio per cui la venuta meno del difensore, nelle ipotesi tassativamente previste, incide sulla regolare prosecuzione del contraddittorio, imponendo al giudice di dichiarare l’interruzione.
Il fondamento normativo è stato individuato nell’art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia all’art. 301 c.p.c. per la disciplina dell’interruzione del processo. La declaratoria di interruzione è stata pronunciata d’ufficio, con conseguente onere per la parte di riassumere il giudizio nei termini di legge.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di rito, nonché l’oscuramento delle generalità e dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.