Sequestro penale non esime dall’obbligo di demolire le opere abusive (C.G.A.R.S. n. 464 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La persistenza del sequestro preventivo disposto dal giudice penale sull’opera abusiva non esime il destinatario dall’ordine di demolizione e di ripristino impartito dal Comune. L’autore dell’abuso conserva la possibilità di conformarsi al provvedimento richiedendo il dissequestro all’autorità giudiziaria competente. La legittimità dell’ordinanza non è inficiata dalla pendenza del vincolo cautelare, poiché l’inerzia del responsabile resta a lui imputabile. Gli abusi ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico devono considerarsi per legge sempre di rilevante entità, con conseguente inapplicabilità della sola sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. La proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo non sospende, di per sé, l’esecutività del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Un privato, in qualità di delegato della proprietaria, otteneva dal Comune un’autorizzazione edilizia per il ripristino funzionale di un tratto di strada poderale, corredata dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata con prescrizioni dalla Soprintendenza. Un sopralluogo congiunto accertava la realizzazione di lavori in difformità rispetto al titolo abilitativo, in un’area costiera ricadente nella fascia di inedificabilità e soggetta a vincolo sismico e paesaggistico.

Presentata una S.C.I.A. per un progetto di recupero ambientale, interveniva il sequestro preventivo dell’opera sotto il profilo edilizio e paesaggistico, confermato dal Tribunale del riesame. La Soprintendenza autorizzava poi il progetto con prescrizioni, ma un successivo sopralluogo rilevava ulteriori difformità. Il Comune ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi e, per l’inottemperanza, applicava la sanzione pecuniaria. Il TAR respingeva ricorso principale e motivi aggiunti; il soccombente appellava.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello per infondatezza dei motivi, ritenendo superfluo esaminare l’eccezione del Comune sul divieto di introdurre nuovi motivi in grado di appello. Il nucleo della controversia riguarda la dedotta impossibilità materiale di adeguarsi al progetto autorizzato a causa del sequestro penale, qualificata dall’appellante come factum principis idoneo a escludere la responsabilità.

Il Collegio ricostruisce la cronologia e rileva che i lavori sono difformi sia dalla primigenia autorizzazione della Soprintendenza sia dal successivo progetto di recupero ambientale. La relazione tecnica comunale conferma che la strada è ancora difforme e che non sono stati eseguiti i previsti lavori di consolidamento delle scarpate. Il provvedimento impugnato trova quindi congrua motivazione nella constatazione che lo status ex ante non è mai stato ristabilito per inattività e condotta omissiva dell’appellante.

Secondo il Collegio, la diatriba sul significato dei termini “alcune” o “ulteriori” difformità è priva di rilievo: l’ordinanza si fonda non solo sulla difformità parziale delle opere, ma sulla persistenza della sostanziale difformità rispetto a quanto autorizzato, in assenza di iniziative di rimozione degli abusi, ritenuti pericolosi per la collettività.

Su questo punto la decisione enuncia il principio centrale: per prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, non rileva la persistenza del sequestro penale, perché l’autore dell’abuso può sempre conformarsi richiedendo il dissequestro all’autorità giudiziaria, soprattutto dopo aver ottenuto l’approvazione del progetto cui assumeva di voler adeguare gli abusi.

Quanto al profilo subordinato, la Corte esclude l’applicabilità della sola sanzione pecuniaria: gli abusi ricadono in zona vincolata e vanno considerati per legge sempre di rilevante entità. Il secondo motivo, relativo all’ingiunzione di pagamento per inottemperanza, è infondato perché il ricorso al giudice amministrativo non sospende automaticamente l’esecutività del provvedimento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.000,00. La Corte segnala inoltre l’indicazione, in epigrafe, di un difensore non iscritto all’Albo delle giurisdizioni superiori, demandando alla Segreteria gli incombenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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