Avviso di accertamento valido se le osservazioni ex art. 12 comma 7 L. 212/2000 sono pervenute dopo la scadenza del termine (Cass. civ. Sez. 5 n. 62 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è valido, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto. L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non quello di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo. La violazione del diritto di essere sentiti determina l’invalidità del provvedimento conclusivo solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. La nullità dell’accertamento è, quindi, esclusa quando le osservazioni del contribuente, ancorché inviate entro il termine dilatorio, siano pervenute all’Amministrazione dopo la sua scadenza.
Il Fatto
La Guardia di Finanza aveva svolto una verifica fiscale nei confronti di una società per le annualità dal 2011 al 2015, conclusasi con un processo verbale di constatazione. Il contribuente aveva inviato le proprie memorie difensive con raccomandata spedita l’ultimo giorno utile del termine dilatorio di sessanta giorni, ma consegnata all’Amministrazione il giorno successivo alla scadenza. Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso e notificato l’avviso di accertamento senza dare atto della ricezione di tali osservazioni.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva annullato l’atto, ritenendo che la mancata considerazione delle memorie ne implicasse la nullità. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata per non essersi attenuta ai principi consolidati in materia di contraddittorio preventivo. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’omessa menzione delle osservazioni nell’avviso di accertamento non comporta la nullità dell’atto, in quanto l’Amministrazione ha l’obbligo di valutarle ma non di dare conto di tale valutazione nel provvedimento.
La circostanza che le osservazioni fossero pervenute il giorno successivo alla scadenza del termine dilatorio è stata ritenuta dirimente. La Corte ha evidenziato che la nullità dell’atto impositivo per lesione del diritto di difesa presuppone la violazione delle regole sul contraddittorio preventivo, la quale non ricorre quando l’Amministrazione non ha potuto materialmente conoscere le deduzioni del contribuente perché giunte tardivamente. In tal caso viene meno il presupposto stesso per configurare una lesione del diritto di essere sentiti.
La Corte ha inoltre precisato che, anche nei casi in cui l’avviso sia notificato prima della scadenza del termine dilatorio, la validità dell’atto non è automaticamente esclusa, richiedendosi pur sempre che il contribuente dimostri che, in sede di contraddittorio, avrebbe potuto proporre elementi difensivi decisivi. Tale onere probatorio non è stato assolto nella fattispecie, dove la documentazione prodotta non presentava elementi di novità rispetto a quanto già accertato.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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