Operazioni soggettivamente inesistenti: la prova della buona fede grava sul contribuente dopo che l’Erario ha dimostrato la natura di cartiera del fornitore (Cass. civ. Sez. 5 n. 147 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni, su di essa incombe l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in un meccanismo di evasione fiscale. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi specifici, non essendo richiesta la prova della connivenza o della consapevole partecipazione del contribuente alla frode. Laddove l’ufficio fornisca tale prova, spetta al contribuente dimostrare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, per non essere coinvolto in un’operazione finalizzata all’evasione dell’imposta. La mera regolarità della documentazione contabile o la prova della consegna della merce e del pagamento del corrispettivo non sono circostanze concludenti per escludere la responsabilità del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò al contribuente un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, recuperando a tassazione l’importo di € 26.675,00 per costi afferenti a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Il contribuente impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che rigettò il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, adita in appello, respinse l’impugnazione. Il giudice regionale ritenne che l’Amministrazione non avesse dimostrato la partecipazione intenzionale del contribuente alle operazioni soggettivamente inesistenti, affermando che, in tali fattispecie, l’ufficio avrebbe dovuto provare il dolo del contribuente, mai emerso dagli atti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio. La Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, pur essendo onerata di dimostrare la consapevolezza del cessionario in ordine alla natura inesistente dell’operazione, può assolvere a tale onere anche mediante presunzioni semplici, basate su elementi oggettivi specifici.
La sentenza ha precisato che la consapevolezza del contribuente può essere desunta dalla prova che il fornitore fosse privo di dotazione strumentale e di personale adeguato all’esecuzione della prestazione. Tale circostanza costituisce un indice presuntivo dell’assenza di buona fede, poiché l’immediatezza dei rapporti e gli obblighi informativi gravanti su ogni operatore economico inducono ragionevolmente a escludere un’ignoranza incolpevole.
In particolare, nelle ipotesi più semplici di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, ove l’operatore acquista da una cartiera, l’onere dell’ufficio può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale. Nelle fattispecie più complesse di frode carosello, l’Amministrazione è invece tenuta ad allegare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza del contribuente.
Nel caso di specie, la fattispecie rientrava nella più semplice delle ipotesi, essendo emersa la natura di cartiera della società fornitrice, con prezzi praticati sottocosto. Il giudice di secondo grado, richiedendo la prova del dolo del contribuente, ha applicato un principio più rigoroso di quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede, una volta provata la natura fittizia della società interposta, la prova contraria da parte del contribuente della propria incolpevole ignoranza.
La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato il processo alla Corte di giustizia tributaria della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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