Due contratti di apprendistato distinti e limiti di età anagrafica (Cass. civ. Sez. I n. 31474 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di apprendistato professionalizzante, quando alla cessazione di un rapporto di apprendistato segua la stipula di un nuovo e distinto contratto con altro datore di lavoro, senza che ricorra un trasferimento d’azienda, ciascun rapporto soggiace autonomamente ai requisiti di legge, compreso il limite di età anagrafica. Non è quindi invocabile la continuità giuridica del rapporto originario per sanare il superamento del limite nel secondo contratto. Le clausole collettive che riconoscono all’apprendista il periodo di apprendistato già svolto presso il precedente datore di lavoro postulano la duplicità dei rapporti e non la loro unicità, operando sul piano dell’anzianità e non su quello della legittimità del nuovo contratto.
Il Fatto
La lavoratrice aveva stipulato con una prima società un contratto di apprendistato professionalizzante con decorrenza 10.03.2008, quando aveva ventinove anni. Successivamente, in data 10.04.2009, stipulava con una seconda società un ulteriore contratto di apprendistato, con scadenza al 09.03.2010.
Dopo un cambio di appalto, la lavoratrice agiva in giudizio per far dichiarare la nullità del secondo contratto per violazione dei limiti di età, per ottenere la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e il riconoscimento del diritto al passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante. Il Tribunale, dopo aver declinato la propria competenza, rigettava le domande; la Corte d’Appello confermava il rigetto, ritenendo sussistente un unico rapporto di apprendistato e quindi rispettato il limite anagrafico. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato, tra gli altri, a un motivo con cui la lavoratrice censura la ricostruzione unitaria del rapporto operata dalla Corte territoriale e deduce la violazione della disciplina sui limiti di età per l’accesso all’apprendistato.
La Corte di cassazione accoglie la censura. La stessa ricostruzione in fatto dei giudici di merito dimostra che la vicenda non ha dato luogo a un trasferimento d’azienda, unica fattispecie in cui il rapporto di lavoro resta quello originario e muta solo il datore di lavoro. Poiché i contratti di apprendistato sono stati due, ciascuno di essi soggiace ai requisiti propri della fattispecie utilizzata, compresi i limiti di età anagrafica.
Il secondo contratto risulta stipulato quando la lavoratrice aveva già superato i trent’anni. Il requisito di età non è pertanto rispettato e il contratto è illegittimo sotto tale profilo.
La Corte confuta poi l’argomento fondato sulle clausole contrattuali collettive valorizzate dalla Corte d’Appello. Tali clausole, lungi dal postulare l’unicità del rapporto, ne presuppongono la duplicità e mirano a salvaguardare l’anzianità della lavoratrice, riconoscendo che anche nel rapporto successivo venga computato il periodo di apprendistato già svolto presso altro datore di lavoro. Se il rapporto fosse stato unico, la clausola sarebbe stata superflua: l’interpretazione del giudice di merito è dunque errata.
La Suprema Corte richiama infine il proprio orientamento secondo cui, sul presupposto dell’estinzione del precedente rapporto con l’impresa uscente, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso ove manchi nel contratto collettivo una previsione espressa di esclusione. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, restando assorbita la censura sul percorso formativo. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
Nota della Redazione
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