Interpretazione del regolamento amministrativo regionale inammissibile in Cassazione; censura di violazione di legge non sufficiente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8506 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione della controversia dipenda dall’interpretazione di un regolamento amministrativo regionale, recettivo di un accordo sindacale regionale, la diretta interpretazione di tale atto è preclusa alla Corte di Cassazione. Ne discende che la censura di violazione o falsa applicazione di legge, fondata sull’assunta erronea ricognizione di disposizioni normative richiamate dal giudice di merito come mero argomento interpretativo del regolamento, è inammissibile, a meno che il ricorrente non deduca la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., indicando specificamente i criteri violati e mostrando in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato.
Il Fatto
Due dirigenti medici di una Azienda Sanitaria Locale, già incaricati quali Direttori di Distretto, erano cessati ante tempus da tali funzioni a seguito di una riorganizzazione aziendale che aveva soppresso i distretti, accorpati in nuove Unità Organizzative Complesse. Lamentavano di essere stati illegittimamente pretermessi dalla procedura di ricollocazione prevista da un regolamento aziendale, adottato su accordo regionale, riservata ai dirigenti dichiarati in esubero, chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza, la rigettava, ritenendo che i direttori di distretto non versassero in posizione di esubero e che la procedura fosse rivolta ai soli direttori di struttura complessa. Gli incaricati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 3-sexies, 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la decisione della causa dipendeva dall’interpretazione di un regolamento amministrativo regionale, recettivo di un accordo sindacale, dovendosi stabilire se tra gli esuberi destinatari della procedura di ricollocazione fossero compresi anche i direttori di distretto. Ha quindi osservato che la Corte territoriale, pur avendo mutuato un criterio logico dal raffronto tra le due tipologie di incarico, aveva richiamato le disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 non per applicarle direttamente alla fattispecie, ma quale argomento interpretativo del regolamento.
Ne ha tratto la conseguenza che la denunciata erronea ricognizione del contenuto vigente ratione temporis dell’art. 15-ter citato non poteva fondare una censura di violazione di legge, atteso che l’interpretazione del regolamento amministrativo è preclusa al giudice di legittimità. Tale sindacato è possibile solo attraverso la deduzione della violazione delle regole civilistiche dell’esegesi di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., con l’indicazione specifica dei criteri violati, in applicazione di un indirizzo già espresso da Cass. nn. 27136/2017, 9461/2021, 5966/2022 e 21480/2025.
La Corte ha aggiunto che le censure non evidenziavano comunque un errore interpretativo conclamato sotto il profilo della manifesta illogicità e della decisività, considerato che le posizioni di direttore di distretto e di direttore di UOC risultano diversamente regolate dal sistema normativo. Per la dirigenza sanitaria è richiesto l’accesso mediante pubblico concorso e, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, il possesso dei requisiti di cui al d.P.R. n. 484/1997, non previsti per i direttori di distretto. Diverso è altresì il regime del congelamento del posto, necessario per legge all’atto dell’investitura del direttore di distretto, eventuale nell’altro caso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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