Sequestro preventivo, competenza sulla gestione dei beni e liquidazione compensi (Cass. pen. Sez. VI n. 31116 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sulle istanze relative alla custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede e non a quello che ha emesso il provvedimento, salvo che si tratti di reati ricompresi nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali resta competente il giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura anche durante la pendenza del processo. Nei procedimenti per reati non riconducibili a tale alveo si applica la disciplina generale di cui agli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen. La revoca della misura in primo grado, divenuta definitiva, radica in capo al tribunale i poteri di verifica sulla gestione, con conseguente annullamento delle statuizioni sul rendiconto e sul compenso rese dal giudice del merito.
Il Fatto
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari impugna con ricorso per cassazione il decreto con cui la Corte di appello ha approvato il rendiconto e liquidato il compenso all’amministratore giudiziario dei beni sequestrati in un procedimento distinto, disponendo al contempo la restituzione del saldo attivo di un conto corrente in favore della ricorrente, in proprio e nella qualità di amministratrice di una società.
Il ricorrente contesta la competenza della Corte di appello in luogo di quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice che aveva emesso il titolo cautelare, invocando l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. La difesa chiede invece dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché avrebbe dovuto proporsi appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato e, in via preliminare, ne dichiara l’inammissibilità nella parte in cui censura la statuizione sulla restituzione del saldo attivo, rispetto alla quale difetta la dovuta specificità.
Nel merito, i sequestri preventivi in questione risalgono a due provvedimenti del 2009, adottati prima della modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. a opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e in relazione a titoli di reato non rientranti tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 240-bis cod. pen., e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Da ciò discende che la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione e amministrazione dei beni spetta al giudice procedente, non a quello di emissione della misura, trovando applicazione la disciplina generale in materia cautelare richiamata dagli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Sez. 1, n. 42726 del 20/09/2019 e Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019.
Diverso è il regime per i reati considerati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: in tal caso il giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura resta competente anche durante il processo, applicandosi le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte richiama la Sez. 1, n. 37339 del 2015.
Applicando tali principi, la competenza ad approvare il conto e liquidare il compenso doveva ascriversi al giudice procedente nel merito, anche per i beni sequestrati nel giugno 2009 e poi confiscati con decisione confermata in appello. Quanto ai beni sequestrati nel febbraio 2009, il dissequestro disposto con la sentenza di primo grado, mai appellata, ha radicato in capo al Tribunale i poteri di verifica sulla gestione ormai venuta meno: la Corte del merito non avrebbe potuto essere considerata giudice procedente. La frattura nella gestione dei beni ha inoltre viziato la decisione anche in parte qua, imponendo di parametrare il compenso al diverso portato oggettivo dei beni gestiti.
Ne segue l’annullamento senza rinvio del decreto, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il rendiconto e la liquidazione relativi ai beni confiscati, e al Tribunale di Bari per le medesime statuizioni riferite ai beni dissequestrati in primo grado.
Nota della Redazione
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