Discarico dell’agente contabile e irreperibilità dei giustificativi di spesa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 45 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il giudice contabile può approvare il conto ricompilato e dichiarare il discarico dell’agente economo quando le irregolarità residue siano di minima entità e i documenti giustificativi risultino irreperibili per il lungo tempo trascorso dalla gestione, senza che tale evenienza sia addebitabile all’agente. La parificazione amministrativa del conto e l’ottemperanza alle prescrizioni impartite con la precedente sentenza-ordinanza costituiscono indici di regolarità della gestione. In assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità contabile, la mancanza di parte della documentazione non giustifica il rigetto del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente economo comunale per l’esercizio 2012. Con precedente sentenza-ordinanza n. 89/2022 la Sezione aveva dichiarato improcedibile il conto e, per l’effetto, non aveva ammesso a discarico l’agente, ordinando la ricompilazione del conto e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro, l’Amministrazione comunale ha trasmesso il conto ricompilato e parte della documentazione richiesta, rappresentando che la restante era divenuta irreperibile presso i propri atti e che alcuni documenti risultavano illeggibili. Il relatore ha segnalato che talune spese non trovavano giustificazione e non erano riconducibili all’utilizzo del fondo economale. Il Pubblico Ministero ha confermato la carenza documentale e l’irregolarità di alcune spese, prospettando un supplemento di istruttoria ma rimettendosi alle determinazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla possibilità di approvare il conto e concedere il discarico quando residuino irregolarità documentali non imputabili all’agente contabile. La Corte muove dalla constatazione che l’agente e l’Amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni impartite con la sentenza-ordinanza n. 89/2022 e che il conto dell’esercizio 2012 è stato parificato in via amministrativa.
Il Collegio valuta quindi le irregolarità residue. Esse permangono, ma sono ritenute in gran parte superabili per un duplice ordine di ragioni: la minima entità degli importi non giustificati e l’irreperibilità degli atti giustificativi delle spese, conseguenza del lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione esaminata.
La Corte esclude poi che siano ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità contabile a carico dell’agente. Il ragionamento valorizza la circostanza che la carenza documentale non è addebitabile all’agente e che la stessa Amministrazione ha certificato l’irreperibilità e l’illeggibilità di parte degli atti.
Su queste basi il conto economale ricompilato, depositato nel fascicolo del giudizio di conto, viene approvato. La decisione precisa che l’approvazione consegue alla luce della documentazione prodotta, nonostante la persistenza di alcune irregolarità. La Corte dichiara pertanto il discarico dell’agente contabile per il periodo considerato e nulla dispone per le spese.
Nota della Redazione
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