Conto giudiziale irregolare per carenze documentali ma insussistenza di responsabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 43 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’irregolarità del conto giudiziale determinata da carenze documentali non rimediabili, dovute all’irreperibilità degli atti per il lungo tempo trascorso dalla gestione, non integra di per sé responsabilità amministrativa a carico dell’agente contabile. Se il conto ricompilato su ordine della Sezione è parificato in via amministrativa, l’amministrazione e l’agente hanno ottemperato all’ordine di ricompilazione e il conto può essere approvato. Il giudizio di conto si conclude con il discarico dell’agente quando non siano ravvisabili profili di danno e la residua irregolarità non sia a lui addebitabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda due conti giudiziali resi dall’agente della riscossione del Comune di Crespadoro per l’esercizio 2013, relativi a riscossioni di varia natura: diritti di inumazione e tumulazione, diritti di idoneità alloggio, buoni pasto, diritti di segreteria, imposta sulle pubbliche affissioni e altri cespiti dell’ente.

Con precedente sentenza-ordinanza la Sezione aveva dichiarato improcedibile uno dei conti e irregolare l’altro, non ammettendo a discarico l’agente e ordinando la ricompilazione dei conti in un unico documento per l’intera gestione 2013. L’ente ha trasmesso il conto ricompilato e la documentazione richiesta, aprendo la fase successiva del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il punto centrale è la verifica dell’ottemperanza all’ordine di ricompilazione e la valutazione delle residue irregolarità contabili. All’udienza pubblica il relatore ha rappresentato che i riversamenti non sono del tutto distinguibili per illeggibilità della documentazione, con conseguente difficoltà di verifica certa del dato contabile.

La Corte rileva che l’agente e l’amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto con la precedente ordinanza e che il conto relativo al periodo 1.07.2013–31.12.2013 è stato parificato in via amministrativa. Questo dato assume rilievo decisivo: la parificazione amministrativa e il deposito della documentazione richiesta dimostrano l’adempimento dell’ordine giudiziale.

Le irregolarità permangono, ma la Sezione ne accerta la non rimediabilità: l’irreperibilità degli atti deriva dal lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione in esame. Si tratta di un fattore oggettivo, non imputabile all’agente contabile. Il giudice contabile distingue nettamente tra irregolarità del rendiconto e responsabilità del soggetto che lo ha reso.

Su questa base la Corte esclude che siano ravvisabili profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. Il conto ricompilato, alla luce della documentazione in atti, può essere approvato. La Sezione accoglie dunque la prospettiva dell’ottemperanza sostanziale, valorizzando la parificazione amministrativa e l’assenza di danno erariale accertato.

Il dispositivo approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per il periodo 1.07.2013–31.12.2013, con nulla per le spese. La decisione conferma che il giudizio di conto non si traduce automaticamente in condanna: occorre accertare l’addebitabilità dell’irregolarità e l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *