Archiviazione implicita esclude silenzio della P.A (TAR Emilia-Romagna n. 1166 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione della pratica, disposta dall’Amministrazione per la mancata produzione della documentazione richiesta e annotata nel solo sistema informatico, conclude il procedimento di conversione del permesso di soggiorno e integra un implicito diniego dell’istanza. Tale provvedimento, fondato sull’impossibilità di valutare i presupposti di legge, non può essere qualificato come silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. Ne consegue che il destinatario deve impugnarlo nel termine di sessanta giorni, decorrente quantomeno dalla piena conoscenza della sua esistenza, e non può attivare l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio. L’eventuale attività di riesame avviata dallo Sportello Unico, in assenza di revoca dell’archiviazione, non fa sorgere un nuovo obbligo di provvedere autonomamente giustiziabile.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto dalla Questura di Arezzo un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, valido dal 21 novembre 2022 al 1 agosto 2023. Avendo nel frattempo trasferito il domicilio in provincia di Ferrara, in data 27 marzo 2023 ha inoltrato alla Prefettura estense istanza di conversione del titolo da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione di provvedimento, lo straniero ha notificato ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza. Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Ferrara si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando che, in data 1 ottobre 2024, l’Ufficio territoriale del Governo di Ferrara ha notificato al procuratore del ricorrente una nota dalla quale emerge che il procedimento era già stato definito. L’Amministrazione, in esito al parere dell’Ispettorato del lavoro, aveva richiesto la produzione del modello IVA 2023 con ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e della dichiarazione del datore di lavoro attestante le giornate di lavoro in ambito agricolo riconducibili al lavoratore.

In data 2 aprile 2024, non avendo ottenuto alcun riscontro, la Prefettura ha disposto l’archiviazione della pratica, dandone conto nel solo sistema informatico secondo la modalità prevista per tale tipologia di procedimenti. Per il Tribunale tale condotta ha in concreto concluso il procedimento mediante un provvedimento implicito di non accoglimento dell’istanza, fondato sull’impossibilità di valutare la sussistenza dei presupposti di legge per carenza della documentazione prodotta.

Il provvedimento non può avere altro significato che quello di diniego della conversione del titolo. Ne deriva che non è ravvisabile alcun silenzio della pubblica amministrazione e che lo stesso avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di sessanta giorni, computati quantomeno dalla piena conoscenza dell’esistenza del provvedimento conseguente alla comunicazione dell’1 ottobre 2024.

Il Collegio ha inoltre escluso che l’attività successiva possa mutare tale conclusione. Il procuratore del ricorrente ha replicato il 20 novembre 2024 sostenendo l’invio della documentazione il 17 aprile 2024, senza fornire prova né indicare le modalità di trasmissione; lo Sportello Unico ha comunicato di non aver reperito la documentazione. Al nuovo invio del 26 novembre 2024 ha fatto seguito la riserva dell’Amministrazione di consultare l’Ispettorato del lavoro, ferma restando l’archiviazione. Il Tribunale ha chiarito che, impregiudicata la facoltà di agire in autotutela, non sussiste un silenzio giustiziabile, non essendo stata mai revocata l’archiviazione che ha concluso il procedimento formalmente aperto con l’istanza di conversione. L’infondatezza nel merito ha reso superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per l’esercizio dell’azione oltre il termine di un anno. Le spese sono state compensate attesa la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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