Ottemperanza e commissario ad acta per il pagamento delle spese legali (TAR Emilia-Romagna n. 1165 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata conclusione del procedimento conseguente all’annullamento giurisdizionale divenuto esecutivo, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvede su istanza di parte entro il termine assegnato. La condanna alle spese e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per i profili di danno erariale completano il regime di effettività della tutela. La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione abbia provveduto nelle more al pagamento delle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente, assunto di essere stato assolto nei procedimenti penali che lo avevano riguardato, ha chiesto nel 2012 il rimborso delle spese legali documentate da una fattura, per un importo complessivo di euro 14.452,06. La richiesta è rimasta inevasa, inducendo il ricorrente ad agire contro il silenzio. Quel giudizio si è chiuso con una pronuncia che ha dato atto dell’improcedibilità, essendo stato nelle more adottato il provvedimento di diniego.

Il diniego è stato annullato con una successiva sentenza del 2024, recante anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 2.000,00. Entrambe le pronunce sono passate in giudicato per mancato appello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la liquidazione delle somme dovute e la condanna del Ministero a concludere il procedimento di refusione delle spese legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il percorso dei giudizi. L’Amministrazione ha dimostrato l’avvenuta autorizzazione al pagamento della somma di euro 3.218,24 con decreto del 15 luglio 2025, riferita alle somme poste a carico del Ministero nelle sentenze che avevano concluso i giudizi davanti al giudice amministrativo. Per tale parte il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.

Resta la pretesa relativa alle spese sostenute in ambito penale, documentate dalla fattura del 2012. Sul punto il Tribunale rileva che è in corso il procedimento per l’acquisizione del parere dell’Avvocatura, propedeutico al pagamento. L’annullamento del provvedimento di diniego è divenuto esecutivo l’11 novembre 2024 e l’Amministrazione non si è ancora rideterminata sull’istanza.

Sussiste dunque l’inerzia dell’Amministrazione, che integra il presupposto dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Tribunale ordina pertanto la conclusione del procedimento in corso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e Ferrara, con facoltà di delega ad altro funzionario, che provvederà su istanza di parte nei successivi novanta giorni, producendo relazione sull’attività svolta. Il compenso è posto a carico del Ministero dell’Interno e sarà determinato con separato provvedimento.

Il Collegio ravvisa infine i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti di Bologna per le valutazioni di competenza sui connessi profili di danno erariale, e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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