Rideterminazione dei TEE e inapplicabilità dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 (TAR Lazio n. 12987 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici, all’esito di un procedimento di controllo documentale, ridetermina in senso peggiorativo il numero di certificati bianchi spettanti e recupera le somme erogate in eccesso ha la forma e la sostanza di una rideterminazione degli incentivi, non di una decadenza. Esso non richiede, pertanto, i presupposti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, né è soggetto al termine di 18 mesi previsto dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, che riguarda esclusivamente il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi. La rideterminazione costituisce esercizio di un potere doveroso di verifica e controllo, legittimamente esercitabile anche dopo l’approvazione delle rendicontazioni, ove basata su elementi conoscitivi acquisiti successivamente all’avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di progetti di efficientamento energetico (c.d. progetti Dream 2 e Dream 4) finanziati tramite certificati bianchi, impugnava il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un controllo documentale avviato nel 2018, aveva rideterminato in peius i TEE spettanti, intimando la restituzione di quanto erogato in eccedenza. Il Gestore aveva accertato che numerosi interventi erano stati realizzati presso c.d. siti infrastrutturali, ove il punto di prelievo non era esclusivamente dedicato alla stazione radio base, determinando un’allocazione di consumi maggiorata e, quindi, una richiesta di incentivi superiore a quella dovuta. La società deduceva la violazione dei termini di cui all’art. 42 commi 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 28/2011, la cui disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione anche alla rideterminazione peggiorativa, e l’illegittima anticipazione della fase di riconciliazione dei consumi prevista dalle PPPM approvate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la decadenza da un sistema incentivante ricorre solo quando l’operatore ne fuoriesce del tutto, mentre il mantenimento del rapporto con una diversa quantificazione dell’incentivo integra una mera rideterminazione. La lettera dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 riferisce i presupposti dell’art. 21-nonies esclusivamente al rigetto dell’istanza e alla decadenza, non alla rideterminazione, interpretazione confermata dalla ratio della norma: solo nel caso di integrale perdita dell’incentivo si pone l’esigenza di tutelare l’affidamento del privato.
Il provvedimento impugnato, che ricalcola i TEE alla luce della correzione dell’algoritmo e recupera l’erogato in eccesso, è stato qualificato come rideterminazione in peius, non come decadenza, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di sanatoria di cui all’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. Il Collegio ha altresì escluso la comparabilità tra decadenza totale e annullamento parziale, trattandosi di situazioni non assimilabili: solo nella prima ipotesi il legislatore ha inteso evitare che l’impresa rimanga priva di ogni beneficio.
La Corte ha inoltre chiarito che la rideterminazione non costituisce una mera riconsiderazione del medesimo materiale istruttorio, ma si fonda su un nuovo percorso procedimentale nel quale sono acquisiti ulteriori elementi conoscitivi — nel caso di specie, il confronto con la documentazione di altri progetti Dream — emersi solo dopo l’avvio del controllo. Il potere esercitato è stato qualificato come dovere di verifica non limitato alla fase iniziale, compatibile con il legittimo affidamento degli investitori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto non censurabile la definizione della verifica sulle RVC già presentate senza attendere la riconciliazione finale, atteso che le criticità relative ai siti infrastrutturali avrebbero caratterizzato anche gli interventi non ancora rendicontati e che le PPPM non potevano imporre al Gestore la sospensione del procedimento per un tempo indefinito. È stata infine dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, non ravvisandosi irragionevolezza nel diverso trattamento di situazioni sensibilmente diverse. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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