Valutazione unitaria del compendio edilizio esclude la precarietà delle opere (C.G.A.R.S. n. 203 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, la natura precaria dell’opera non si desume dalla sua astratta rimovibilità materiale né dalla leggerezza dei materiali impiegati, ma dalla sua destinazione obiettiva a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte. Quando più opere, anche eterogenee, insistono sul medesimo fondo in modo coordinato e funzionalmente convergente, la valutazione deve essere unitaria e non atomistica, poiché ciò che rileva è il risultato trasformativo complessivo. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, invocata ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione quando l’appellante non alleghi elementi concreti che il contraddittorio preventivo avrebbe potuto introdurre.
Il Fatto
Un’ordinanza di ingiunzione a demolire veniva notificata al proprietario di un immobile per una serie di manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio: una casa mobile prefabbricata con porticato, un locale bagno, un vano destinato ad angolo cottura, un deposito attrezzi, una piscina prefabbricata, un massetto cementizio di collegamento e opere di recinzione con cancelli carrabili.
Il TAR Sicilia respingeva il ricorso con sentenza n. 2479 del 2023. Il proprietario proponeva appello deducendo tre motivi: la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’erronea esclusione della natura precaria delle opere e l’omessa valutazione della loro asserita conformità urbanistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo osservando che il provvedimento non appartiene a un procedimento discrezionale, ma costituisce tipico esercizio del potere repressivo dell’abusivismo edilizio, attivato a seguito di accertamento della Polizia municipale. La questione non è la riaffermazione astratta del principio partecipativo, ma la sua effettiva incidenza sulla validità dell’atto. L’appellante non deduce circostanze decisive che sarebbero state rappresentate, né titoli edilizi già rilasciati, né fatti impeditivi o estintivi. La censura resta sul piano della mera violazione formale.
Sul secondo motivo, il Collegio ritiene metodologicamente scorretto isolare i singoli manufatti per trarre dalla loro amovibilità la conclusione dell’irrilevanza urbanistica. La conformazione oggettiva del compendio impone una valutazione unitaria: la casa mobile non è isolata su un lotto nudo, ma inserita in un sistema di opere accessorie e complementari. Ciò che rileva non è la possibilità di smontare o rimuovere un manufatto, ma la sua destinazione obiettiva. Quando l’opera è destinata a soddisfare bisogni durevoli, perde i caratteri della precarietà anche se composta da elementi prefabbricati (richiamate Cons. Stato n. 1350 del 2021 e Cons. Giust. Amm. n. 438 del 2025).
La successiva demolizione del locale bagno non incide sulla legittimità dell’ordinanza, poiché il potere repressivo si era già consumato sulla base dell’accertamento degli abusi esistenti al momento dell’adozione. L’assenza di allacci stabili alle reti non esclude da sola la rilevanza edilizia dell’opera, quando il bene sia destinato a permanere sul territorio. La modesta entità del singolo elemento non neutralizza l’effetto trasformativo complessivo.
Il richiamo all’art. 5 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985 — abrogato dall’art. 30, comma 1, lettera b), L.R. n. 16 del 2016 — non è decisivo: la riconduzione a prefabbricato non abitativo di modeste dimensioni non trova conferma negli atti, data la presenza di vani di servizio e di un angolo cottura.
Il terzo motivo non merita accoglimento: dagli atti non emerge che alla data dell’ordinanza fosse stata presentata una domanda di accertamento di conformità ritualmente corredata, idonea a radicare un autonomo subprocedimento. Attribuire a una semplice prospettazione difensiva efficacia sospensiva o demolitoria non è consentito. L’appello è integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata e nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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