Obbligo di provvedere sul riconoscimento titolo estero entro quattro mesi (TAR Lazio n. 4459 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero, decorsi inutilmente il termine generale di cui alla legge n. 241/1990 e quello specifico previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, integra gli estremi del silenzio inadempimento. Il termine complessivo per provvedere, in caso di richiesta di integrazioni documentali, è pari a quattro mesi. L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in conformità ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). La domanda di risarcimento del danno, se genericamente formulata, va rigettata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in Svizzera, inoltrando l’istanza in data 2 agosto 2024. Rimasta priva di riscontro, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, chiedendo la condanna all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha verificato la sussistenza dei presupposti del silenzio inadempimento: l’esistenza di un obbligo di provvedere e la scadenza del relativo termine. Tale obbligo trae fondamento dalla disciplina generale sul procedimento e, in via specifica, dal d.lgs. n. 206/2007, recante la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
In particolare, la sentenza valorizza il combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: il primo impone all’autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dalla domanda; il secondo fissa in tre mesi il termine per il provvedimento conclusivo. Ne discende che il termine massimo complessivo, in caso di richiesta di integrazioni, è di quattro mesi. Nel caso di specie, tale termine era decorso senza che l’Amministrazione avesse assunto alcuna determinazione.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega né compenso.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha rigettata, ritenendo la stessa genericamente formulata e non provata nei suoi elementi costitutivi. La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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