Esclusione per omessa dichiarazione del possesso dei requisiti: no al soccorso istruttorio (TAR Calabria n. 154 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione, nella domanda di partecipazione, dell’attestazione del possesso del requisito di qualificazione per una categoria a qualificazione obbligatoria, unitamente all’omessa manifestazione della volontà di avvalersi della qualificazione semplificata di cui all’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, integra una carenza sostanziale dell’offerta e non un semplice errore materiale. A fronte di tale omissione non è ammissibile il soccorso istruttorio, che collide con il principio di autoresponsabilità del concorrente e con la par condicio tra i partecipanti. La stazione appaltante può quindi legittimamente disporre l’esclusione dalla procedura, non risultando consentita la rimessione in termini mediante sanatoria di una documentazione incompleta o non conforme alla lex specialis.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da una università per l’affidamento di un appalto integrato di lavori, comprensivo di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. Il disciplinare di gara prevedeva che le lavorazioni delle categorie OS4, OS3, OS28 e OS30 fossero a qualificazione obbligatoria. La ricorrente, pur dichiarando il possesso dei requisiti, non indicava di voler ricorrere, per la categoria OS4, alla qualificazione semplificata prevista dall’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, non essendo presente nel D.G.U.E. un campo dedicato.
La stazione appaltante ammetteva la concorrente con riserva e attivava il soccorso istruttorio per la dimostrazione del requisito nella categoria scorporabile. Dopo il riscontro della società, che rappresentava l’intenzione di avvalersi della qualificazione semplificata, l’amministrazione disponeva comunque l’esclusione per mancato possesso del requisito, richiamando il parere dell’Avvocatura dello Stato. La concorrente impugnava la determina di esclusione e gli atti connessi, chiedendo in via gradata il subentro nel contratto o il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella possibilità di qualificare come errore materiale l’omessa indicazione, in sede di offerta, della modalità di qualificazione semplificata per la categoria specialistica, e di conseguenza nell’ammissibilità del soccorso istruttorio per integrarne la prova.
Il percorso argomentativo muove da un dato incontestato: la concorrente non ha allegato all’offerta l’attestazione S.O.A. per i lavori specialistici OS4, né ha manifestato la volontà di ricorrere alla qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010. Tale omissione, per il Tribunale, non è riconducibile all’errore materiale, poiché incide sulla sostanza della dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis.
Esclusa la qualificazione in termini di svista, il Collegio nega l’ammissibilità del soccorso istruttorio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2019, n. 2898), la sentenza afferma che il rimedio non opera quando confligge con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione.
Il Tribunale sottolinea che, in presenza di una previsione chiara del disciplinare e della sua inosservanza, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione della par condicio, vulnerata dalla rimessione in termini ottenuta mediante la sanatoria di una documentazione insufficiente ad attestare il possesso del requisito. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’amministrazione e compensazione nei confronti del r.t.i. controinteressato.
Nota della Redazione
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