Responsabilità della PA e perdita di chance nel concorso interno (TAR Marche n. 709 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance conseguente all’annullamento di un atto amministrativo illegittimo esige la rigorosa prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., compreso l’elemento soggettivo. La colpa dell’amministrazione non sussiste quando l’atto, poi annullato in sede di appello, era conforme a una sentenza di primo grado esecutiva e non sospesa, adottata in un quadro interpretativo incerto. La serietà della chance va verificata con estremo rigore, dovendosi escludere il ristoro quando il risultato utile dipenda da fattori molteplici e non costituisca conseguenza automatica dell’esito di un unico concorso. Rileva, infine, il concorso causale del danneggiato che abbia omesso di attivare gli strumenti di tutela cautelare disponibili, con esclusione dei danni evitabili secondo l’art. 1227 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso un reparto mobile, partecipava al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, risultando vincitore per l’annualità 2006. Indicava quale unica sede di preferenza il reparto di appartenenza, ma l’amministrazione disponeva d’ufficio un’assegnazione diversa, a un ufficio della stessa provincia. Il ricorrente rinunciava al corso chiedendo la convocazione al ciclo successivo; anche per l’annualità 2007 l’amministrazione confermava l’assegnazione d’ufficio a un ufficio diverso da quello richiesto.
Il ricorso avverso tali provvedimenti, respinto in primo grado con sentenza ex art. 60 c.p.a., era accolto dal Consiglio di Stato, che riformava la pronuncia e affermava che per sede di servizio deve intendersi il singolo ufficio di appartenenza. Il ricorrente, nel frattempo collocato in quiescenza, agiva nuovamente per ottenere la retrodatazione nella qualifica e la ricostruzione della carriera ai fini pensionistici, oltre al risarcimento dei danni ulteriori e della perdita di chance per la mancata partecipazione a successive procedure concorsuali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica la domanda di retrodatazione e ricostruzione della carriera non come pretesa risarcitoria, ma come effetto conformativo della sentenza di appello: essa va quindi disattesa, anche nella formulazione subordinata per equivalente economico, perché esorbita dall’oggetto del giudizio risarcitorio.
Quanto ai danni ulteriori, la richiesta è generica e non sorretta da allegazione e prova specifica, con conseguente rigetto. Sulla perdita di chance il Collegio richiama la regola per cui il ristoro postula la prova rigorosa di condotta, evento, nesso di causalità, danno ingiusto ed elemento psicologico.
Sul punto decisivo il TAR esclude la colpa dell’amministrazione: al momento dell’adozione degli atti, poi rivelatisi illegittimi soltanto all’esito del giudizio di secondo grado, l’operato era conforme a sentenza esecutiva non sospesa, resa in un contesto interpretativo controverso. Difettando l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c., la domanda è respinta.
Ad abundantiam, il Tribunale rileva la mancata dimostrazione della serietà della chance, richiamando il criterio per cui lo sviluppo di carriera dipende da vari fattori e non può assumersi come conseguenza automatica dell’esito di un unico concorso. Rileva inoltre il concorso causale del ricorrente, che in appello non aveva chiesto la sospensione cautelare della sentenza appellata, tutela invece invocata in prime cure: opera quindi l’esclusione dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c. e art. 30, comma 3, c.p.a.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero costituito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito