Contraddittorio violato se il giudice rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 27 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del contraddittorio, attuato dagli art. 2, comma 1, e art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in coerenza con l’art. 111 Cost., impone che il giudice il quale intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio la indichi alle parti, dandone atto a verbale in udienza ovvero assegnando termine per memorie con ordinanza. È pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa, la sentenza che dichiari inammissibile la domanda risarcitoria per difetto di giurisdizione senza alcun avviso, in assenza di eccezione conforme delle parti resistenti. Rilevato l’error in procedendo, il giudice d’appello annulla il capo di sentenza e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto nelle liste di collocamento per disabili psichici, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronunzia passata in giudicato che riconosceva l’obbligo della struttura sanitaria di promuovere la convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999 per la sua assunzione diretta con mansioni di assistente amministrativo, categoria C.
In sede di ottemperanza il TAR Sicilia ha dichiarato la nullità della convenzione stipulata nel 2021 perché elusiva del giudicato, ma ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente ha appellato questa sola statuizione, dolendosi in particolare del fatto che l’inammissibilità era stata pronunciata d’ufficio senza l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dall’art. 111 Cost. e dagli art. 2, comma 1, e art. 73, comma 3, cod. proc. amm., per affermare che le parti devono poter interloquire, fino al momento della decisione, su ogni questione di fatto e di diritto rilevante, comprese quelle rilevate d’ufficio.
La regola processuale esclude le decisioni c.d. a sorpresa, cioè quelle fondate su ragioni delle quali le parti non abbiano avuto preventiva conoscenza e sulle quali non abbiano potuto esercitare le proprie difese. Nel caso di specie il TAR, in carenza di eccezione delle resistenti e di avviso, ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, impedendo all’interessato ogni difesa sul punto. Il primo motivo d’appello è quindi fondato.
Prima di giungere a tale conclusione il C.G.A.R.S. rileva, in via preliminare, che nelle more del giudizio l’appellante ha conseguito l’assunzione nel profilo spettante di assistente amministrativo, categoria C, come emerge dalle concordi affermazioni delle parti e dalla nota della struttura sanitaria versata in atti dall’Assessorato. Le domande fondate sulla perdurante mancata assunzione sono pertanto dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Residua la sola domanda risarcitoria per ritardata assunzione. La Corte accoglie l’appello per error in procedendo, annulla la sentenza gravata nel limite del capo che ha denegato la giurisdizione amministrativa e rimette la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., che prevede la rimessione quando è mancato il contraddittorio o è stato leso il diritto di difesa. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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