Aree non idonee per impianti fotovoltaici e divieto assoluto di installazione (Cons. Stato n. 10364 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come non idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021, per la sua ricomprensione nella fascia di rispetto di un bene tutelato, non integra un divieto assoluto di localizzarvi un impianto fotovoltaico. Essa impone all’amministrazione di svolgere una idonea istruttoria e di motivare in modo rafforzato l’eventuale diniego. Il rinvio della lett. b) del medesimo comma alla disciplina delle bonifiche è mobile e comprende le normative previgenti, ma richiede che il sito sia stato concretamente oggetto di bonifica e non di semplice ripristino. La tutela delle prospettive e del decoro di un bene culturale passa per i vincoli indiretti di cui agli artt. 44 e 45 d.lgs. n. 42/2004, non per il diniego surrettizio fondato sulla sola vicinanza.
Il Fatto
Una società attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili presenta una procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico di potenza rilevante su terreni di sua proprietà, già utilizzati in passato come deposito di inerti da scavo ferroviario e successivamente recuperati. La Soprintendenza competente aveva avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale di una chiesa medievale vicina, con applicazione cautelare degli effetti.
Il Comune, all’esito di un parere della Soprintendenza, emette un ordine di non effettuare l’intervento, motivando sulla sola non idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021. Il TAR Toscana accoglie il ricorso, qualificando i terreni come aree di sito oggetto di bonifica ex lett. b) e ritenendoli perciò sottratti alla fascia di rispetto. Il Ministero della cultura appella.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via logicamente prioritaria la questione della qualificazione delle aree, perché solo un esito positivo su tale punto avrebbe reso attuale il rapporto tra le lettere del comma 8: la risposta è negativa e la questione interpretativa non si pone.
Sul primo profilo, il Collegio condivide l’interpretazione del giudice di primo grado: il rinvio alla disciplina del Titolo V, Parte quarta, d.lgs. n. 152/2006 è mobile e ricomprende le normative previgenti, tra cui il d.lgs. n. 22/1997 e il d.P.R. n. 471/1999. Diversamente si tratterebbero in modo diseguale situazioni di fatto uguali, in ragione della sola data della bonifica. Nel caso concreto, però, il decreto di VIA configurava la bonifica come eventuale, subordinata a una verifica di inquinamento, e il terreno è stato restituito previo semplice ripristino: manca dunque il presupposto della lett. b).
Nemmeno opera la lett. c-bis), perché la disponibilità delle aree da parte del gruppo Ferrovie è cessata con la restituzione. Le aree ricadono quindi unicamente nella lett. c-quater) e sono inidonee, trovandosi entro i cinquecento metri dal bene culturale.
Da ciò non deriva però l’impossibilità di realizzare l’impianto. La giurisprudenza, anche costituzionale, esclude che l’inidoneità si traduca in un divieto assoluto stabilito a priori: essa richiede istruttoria adeguata e motivazione rafforzata, come affermato dalla Corte cost. n. 134 del 2025 e dalle sentenze della Sezione n. 7085 e n. 6434 del 2025. Il provvedimento impugnato motiva esclusivamente sulla non idoneità normativa, senza valutazione caso per caso, e va perciò confermato l’annullamento, pur con diversa motivazione.
Quanto al secondo motivo, la vicinanza al bene culturale non consente all’amministrazione di raggiungere per via surrettizia il risultato che richiederebbe l’imposizione dei vincoli di tutela indiretta ex artt. 44 e 45 d.lgs. n. 42/2004, non adottati. La reiezione dell’appello rende improcedibile il motivo costituzionale riproposto, divenuto irrilevante. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.