Effetto selva e visibilità non bastano per il diniego di VIA eolica (Cons. Stato n. 10363 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impatto ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale esprime un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità nei soli casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o istruttoria inadeguata. Il diniego fondato esclusivamente sul presunto effetto selva e sulla visibilità degli aerogeneratori è illogico quando l’area interessata non è vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e non rientra né tra le aree idonee né tra quelle inidonee ai sensi del d.lgs. n. 199/2021. In tale contesto la visibilità e la concentrazione di rotori sono caratteristiche essenziali e ineliminabili di ogni impianto eolico: occorre una motivazione specifica sul concreto pregiudizio alle matrici ambientali indicate dalla direttiva VIA. Il richiamo a un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto secondo norme abrogate è mero refuso, ove il piano risulti conforme alla disciplina vigente.

Il Fatto

La società appellante intende realizzare in Basilicata un impianto eolico di potenza superiore a 30 MW, con undici aerogeneratori e opere connesse. Per questa tipologia è prevista la VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 7-bis e dell’allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. La società ha presentato istanza unitaria per la VIA e i connessi titoli abilitativi ambientali.

Il Ministero della cultura ha reso parere negativo, richiamando il possibile effetto selva derivante dalla presenza di numerosi impianti eolici già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione. La Commissione VIA ha espresso parere negativo per impatti cumulativi non adeguatamente valutati e per carenze dello studio di impatto ambientale. Il Ministero dell’ambiente ha quindi emesso giudizio negativo di compatibilità ambientale. Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, qualificando il diniego come atto plurimotivato e ritenendo infondato il motivo sull’effetto selva. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il giudizio di VIA è espressione di una vera funzione di indirizzo politico-amministrativo, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o istruttoria inadeguata, come affermato da Cons. Stato sez. IV n. 5281 del 2025 e n. 16 del 2019. Applicando tali principi, ritiene però che la discrezionalità sia stata esercitata in modo non corretto.

Il Collegio chiarisce anzitutto la natura del diniego: la ragione fondamentale è il presunto effetto selva, cui si collega anche l’interferenza con la fauna. Assume consistenza autonoma solo il rilievo sulle terre e rocce da scavo.

L’impianto si colloca in un’area “grigia”: non vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e non ricompresa né tra le aree idonee né tra quelle inidonee ai sensi del d.lgs. n. 199/2021. Il parere del Ministero della cultura elenca numerosi beni culturali vicini, ma nessuno direttamente interessato dall’intervento. La stessa Commissione VIA riconosce che gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per impianti FER.

In simile contesto è contraddittorio impedire l’installazione sulla sola base dell’effetto selva e della visibilità. O lo spazio fisico manca per ragioni tecniche da precisare, oppure è illogico invocare due caratteristiche essenziali di ogni impianto eolico, tanto più che la visibilità del paesaggio è già segnata da impianti preesistenti. Serve una motivazione specifica sul pregiudizio alle matrici ambientali.

Quanto alle terre e rocce da scavo, le deduzioni della parte non contestate specificamente dimostrano che il piano era presente e redatto in conformità al d.P.R. n. 120/2017, con successivo richiamo a norme abrogate: si tratta di semplice refuso. L’appello è quindi accolto e il quarto motivo è fondato sotto questo profilo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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