Adesione alla transazione payback dispositivi medici determina cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 4530 dell’11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, determina, per espressa previsione normativa, la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dall’impresa fornitrice avverso gli atti di certificazione del superamento del tetto e le successive linee guida applicative. Il meccanismo transattivo opera con efficacia anche rispetto ai giudizi instaurati avverso gli atti regionali e aziendali di ripiano, purché l’impresa abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La definizione in rito, conseguente all’adesione, prescinde dall’esame nel merito delle censure e comporta la compensazione delle spese di lite, ricorrendo giustificati motivi.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, aveva impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback), nonché le linee guida ministeriali adottate per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano per le medesime annualità. Con successivi motivi aggiunti, la società aveva esteso l’impugnazione ai provvedimenti regionali applicativi, tra cui il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche recante l’attribuzione degli oneri di riparto.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata il 18 dicembre 2025, ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback, introdotto dal legislatore d’urgenza per definire in via transattiva il contenzioso scaturito dal ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
Il dato normativo è risultato dirimente: l’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, stabilisce espressamente che l’adesione al meccanismo determina la cessazione della materia del contendere. La norma, nel suo tenore letterale, non lascia spazio a valutazioni discrezionali del giudice, operando la definizione del giudizio quale effetto legale tipico dell’adesione manifestata dall’impresa interessata.
La scelta transattiva compiuta dalla ricorrente, ancorché intervenuta in un momento avanzato del giudizio e dopo la proposizione dei motivi aggiunti, ha reso superfluo l’esame delle censure di illegittimità dedotte avverso i provvedimenti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e le connesse linee guida, nonché avverso gli atti regionali applicativi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito definitorio del giudizio conseguente all’adesione a un meccanismo introdotto sopravvenutamente dal legislatore.
In accoglimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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