Esclusione per violazione fiscale grave non definitiva senza discrezionalità della stazione appaltante (TAR Toscana n. 1527 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una violazione fiscale grave e non definitivamente accertata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non dispone di alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all’affidabilità economica o alla moralità del concorrente. Il potere dell’amministrazione si esaurisce in una discrezionalità tecnica di riscontro dei presupposti di fatto tipizzati dal legislatore. La violazione non rileva solo se sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole non passata in giudicato, ovvero un provvedimento di sospensione giurisdizionale o amministrativa, oppure se l’operatore abbia pagato o si sia impegnato in modo vincolante a pagare prima del termine di presentazione delle offerte. In difetto di tali condizioni, l’esclusione è necessitata.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico del settore idrico, impugna il provvedimento di esclusione da una gara indetta da una società affidataria del servizio idrico integrato per la fornitura di elettropompe, disposto in ragione di una violazione fiscale di ingente valore non definitivamente accertata.
Unitamente all’esclusione, la ricorrente impugna i verbali di valutazione, il provvedimento di aggiudicazione a una controinteressata e, in via eventuale, la lex specialis di gara. Domanda inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il proprio subentro, avendo offerto il ribasso maggiore. Tutte le parti resistenti si costituiscono opponendosi.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene all’interpretazione dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che ricollega l’esclusione alla commissione di gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. La ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare in concreto l’effettiva sussistenza della violazione e la sua incidenza sull’affidabilità dell’impresa, in ossequio ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
Il Collegio rigetta la tesi. La stazione appaltante non può essere chiamata a verificare la fondatezza della pretesa impositiva: tale accertamento spetta esclusivamente ai giudici tributari. Del pari, essa non è tenuta a compiere valutazioni discrezionali ulteriori rispetto ai presupposti normativi, perché il Codice dei contratti delimita tassativamente il perimetro degli accertamenti dovuti.
Le cause di irrilevanza della violazione sono tipizzate dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato II.10: una pronuncia giurisdizionale favorevole anche non definitiva, oppure un provvedimento di sospensione giurisdizionale o amministrativa. A queste si aggiunge l’ipotesi dell’art. 95, comma 2, ultimo periodo, costituita dall’avvenuto pagamento o dall’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato in sede di gara di non avere ottemperato agli obblighi di pagamento e di non essersi impegnata a pagare, senza fornire alcun elemento tipizzato nemmeno a seguito del soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. La violazione è pacificamente grave, essendo di molto superiore al valore dell’appalto e alla soglia del 10% prevista dall’art. 3 dell’Allegato II.10.
Il Collegio sottolinea che è proprio l’esecutività di un debito erariale superiore a una determinata soglia la ragione sostanziale dell’esclusione, perché idonea a pregiudicare la solvibilità e la continuità aziendale dell’appaltatore. Il parametro della comparazione tra debito e valore dell’appalto garantisce prevedibilità e uniformità, senza esporre l’operatore a decisioni imprevedibili né frapporre ostacoli eccessivi all’accesso al mercato. Il ricorso è pertanto infondato, con conseguente rigetto anche della domanda di subentro.
Nota della Redazione
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