SCIA in area vincolata: conferenza obbligatoria per parere di altro ente (TAR Lazio n. 5857 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA sostitutiva ex art. 23 TUED, presentata per un intervento di demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime ricadente in zona gravata da vincolo di inedificabilità relativo, non può essere archiviata dal Comune per il solo difetto del parere preventivo dell’ente preposto alla tutela del vincolo: l’Amministrazione comunale è tenuta a indire obbligatoriamente la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 23, comma 4, TUED, trattandosi di vincolo “non di competenza comunale”. La SCIA presentata in difetto del parere obbligatorio è inefficace ab origine e come tale improduttiva di effetti giuridici, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 19 L. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile realizzato ante 1967 e condonato, presentava al Comune di Roma tre SCIA per la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con arretramento rispetto alla sede del G.R.A. L’Amministrazione comunale, ritenendo necessario il preventivo parere di Anas S.p.A. sulla compatibilità della deroga alle distanze stradali, disponeva l’archiviazione delle segnalazioni. La società impugnava il provvedimento, deducendo plurimi vizi e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità parziale della memoria di Anas S.p.A., in quanto recante motivi ostativi nuovi non contenuti nel provvedimento impugnato, che avrebbero dovuto essere veicolati tramite ricorso incidentale.
Nel merito, il Collegio ha escluso che il parere reso da Anas in sede di rilascio delle concessioni in sanatoria potesse ritenersi satisfattivo dell’obbligo di acquisizione del parere preventivo per la successiva e diversa vicenda demolitoria: la ricostruzione in diversa area di sedime impone la verifica della compatibilità della nuova collocazione con la sicurezza del traffico, a pena di inefficacia della SCIA.
Il Tribunale ha poi accolto la censura relativa all’erronea applicazione dell’art. 23, comma 3, TUED: il vincolo presidiato da Anas, ente diverso dal Comune, rientra nella fattispecie di cui al comma 4 della medesima disposizione, che impone l’indizione obbligatoria della conferenza di servizi. L’eccezione fondata sull’art. 23-bis TUED è stata respinta, operando tale norma solo per la SCIA leggera e per la conferenza facoltativa.
Il motivo relativo alla violazione del termine di cui all’art. 19 L. n. 241/1990 è stato ritenuto infondato: la SCIA incompleta per mancanza del parere obbligatorio è inefficace ab origine e non è sussumibile nella fattispecie legale, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale. Assorbita la censura sulla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, la domanda risarcitoria è stata respinta per carenza di allegazione e prova.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.