Inammissibile parere del vicesindaco senza presupposti delle funzioni vicarie (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 144 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità soggettiva della richiesta di parere inoltrata alla Sezione regionale di controllo, il Vicesindaco deve indicare espressamente le circostanze di cui all’art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco — che legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie. In difetto di tale indicazione la richiesta è inammissibile sotto il profilo soggettivo. Il difetto di legittimazione del richiedente non esonera la Sezione dal vaglio dell’ammissibilità oggettiva, ove questa appaia dubbia, per evitare che l’ente riproponga, una volta sanato il vizio soggettivo, la medesima richiesta oggettivamente inammissibile.
Il Fatto
Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la richiesta di parere presentata dal Vicesindaco di un Comune, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Il quesito verte sull’interpretazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di incentivi al personale tecnico, con riguardo alla quota del 2 per cento dell’importo posto a base di gara e al trattamento degli oneri IRAP. Il richiedente domanda se le risorse vadano intese al lordo o al netto di detti oneri e, in tale seconda ipotesi, come debbano essere imputate in bilancio. La questione giunge davanti alla Sezione per la verifica dei requisiti di ammissibilità della funzione consultiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica. L’esame preliminare investe i limiti soggettivi e oggettivi della funzione consultiva.
Sul piano soggettivo, la Corte distingue la legittimazione “esterna”, che spetta agli enti territoriali e, di norma, si esercita tramite il Consiglio delle Autonomie locali, dalla legittimazione interna, concernente il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente. Nel Comune tale potere spetta al Sindaco, quale organo di vertice politico munito di rappresentanza legale.
La Sezione ammette che la richiesta possa provenire anche dal Vicesindaco, ma solo nelle ipotesi di impedimento permanente o temporaneo del Sindaco, con conseguente reggenza o supplenza. In tali casi il Vicesindaco esercita funzioni vicarie ed è organo munito di rappresentanza legale esterna.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo e la costante giurisprudenza contabile, la Corte richiama il principio della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG: le circostanze che abilitano la sostituzione del Sindaco devono essere esplicitate. Nella specie la richiesta reca la sola firma del Vicesindaco, senza alcun riferimento ai presupposti dell’art. 53 TUEL. Essa non risulta formulata nell’esercizio di funzioni vicarie ed è pertanto inammissibile.
La Sezione procede comunque al vaglio dell’ammissibilità oggettiva, per conformarsi al richiamato orientamento che invita a non limitare l’esame al solo profilo soggettivo. Il quesito è dichiarato soggettivamente inammissibile e la deliberazione è trasmessa al Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.