Estinzione del giudizio di resa del conto per intervenuto deposito del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 25 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto instaurato su ricorso della Procura regionale nei confronti dell’agente contabile che non ha depositato il conto giudiziale si estingue per cessata materia del contendere quando il deposito del conto intervenga nel corso del giudizio. La definizione del giudizio avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., anche in composizione monocratica, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c. Nell’esito di estinzione non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei conti proponeva numerosi ricorsi nei confronti di altrettanti agenti contabili del Comune di Perugia, ai quali era contestato il mancato deposito dei conti giudiziali aventi ad oggetto le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2016 al 2019.

Con decreti dei Giudici monocratici della Sezione veniva assegnato a ciascun agente contabile il termine per il deposito dei conti. I giudizi, riuniti per connessione oggettiva, venivano definiti con un’unica pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico, designato ai sensi dell’art. 141 c.g.c., ha rilevato che tutti i conti giudiziali oggetto dei procedimenti risultavano depositati presso la Segreteria della Sezione nel corso del giudizio.

L’intervenuto adempimento dell’obbligo di resa del conto da parte degli agenti contabili ha determinato il venir meno della ragione sostanziale della controversia, promossa proprio per ottenere il deposito dei conti omessi. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione dei giudizi per cessata materia del contendere.

Quanto alla forma del provvedimento, la Corte ha ritenuto di definire il giudizio con sentenza, in considerazione del disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma maggiormente idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.

In relazione all’esito di estinzione, la Corte ha infine escluso la pronuncia sulle spese, non sussistendo i presupposti per una loro regolazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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