Norma sostanziale il nuovo art. 7 comma 5-bis del d.lgs. 546/1992 (Cass. civ. Sez. V n. 20816 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, è norma di natura sostanziale e non processuale. La disposizione si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2022, non avendo l’art. 8 della legge n. 130 del 2022 previsto una diversa decorrenza. Essa non incide sulle presunzioni legali tributarie, che nella normativa sostanziale impongono al contribuente l’onere della prova contraria, limitandosi a fissare una regola di giudizio e di valutazione della prova. Le indagini bancarie possono riguardare anche conti intestati a terzi, quando l’Ufficio abbia motivo di ritenerli utilizzati per occultare operazioni a scopo di evasione, senza che occorra la prova della loro intestazione fittizia.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2006, con cui l’Ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori ricavi e spese ritenute indetraibili. L’accertamento era scaturito da indagini bancarie estese anche ai conti del coniuge e della madre del contribuente.

La CTP rigettava il ricorso; la CTR della Toscana accoglieva parzialmente l’appello, escludendo i prelevamenti dai ricavi per i lavoratori autonomi a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale, ma confermando la riferibilità al contribuente delle operazioni riscontrate sul conto della moglie. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la mancata allegazione all’avviso dell’autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, deducendo la violazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990. Il motivo è infondato: l’art. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, come l’art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, prevede un’autorizzazione che risponde a finalità di mero controllo e non richiede motivazione. La sua mancata esibizione al contribuente non determina l’illegittimità dell’atto, salvo che le movimentazioni siano state acquisite in materiale assenza dell’autorizzazione e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio.

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, il ricorrente contestava la presunzione di riferibilità delle operazioni sul conto del coniuge, invocando il regime di separazione dei beni, l’assenza di cointestazione e di delega e la giustificazione di due movimenti. La Corte richiama l’orientamento secondo cui le verifiche possono riguardare anche i conti di familiari, desumendosi la riferibilità da elementi sintomatici quali il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti e l’esercizio di attività compatibile con la maggiore redditività.

Il collegio precisa però che il solo vincolo familiare non è prova presuntiva qualificata, occorrendo ulteriori elementi, il cui onere di allegazione grava sull’Ufficio. Il giudice di appello si è attenuto a tali principi, valorizzando il rapporto di lavoro dipendente del coniuge presso il contribuente e la riconducibilità di due movimenti. Non occorre la prova dell’intestazione fittizia del conto, poiché le indagini bancarie possono riguardare conti di terzi utilizzati per occultare operazioni commerciali.

La Corte affronta infine il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022. Esso non incide sulle presunzioni legali, ma disciplina una regola di giudizio: se la prova, anche presuntiva, dell’Amministrazione manca o è contraddittoria o insufficiente, il giudice annulla l’atto. Trattandosi di norma sostanziale, e non avendo l’art. 8 della legge n. 130 del 2022 previsto diversa decorrenza, essa si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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