Art. 589 c.c. Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.
Funzione della norma
L’art. 589 c.c. presidia la struttura del testamento come atto personale, unipersonale e liberamente revocabile. Vieta che due o più persone dispongano “nel medesimo atto”, sia a favore di un terzo sia reciprocamente l’una a favore dell’altra, impedendo che la volontà testamentaria si formi o si presenti come volontà collettiva o reciprocamente condizionata (Trib. Teramo, 24/06/2025; App. Catanzaro, 08/03/2025).
Il testamento congiuntivo
Il testamento congiuntivo (o collettivo) è l’atto unico nel quale due o più persone dispongono nello stesso documento, anche se le attribuzioni sono dirette a favore di un terzo. La sua invalidità dipende dall’unicità della scheda o del negozio, non dal fatto che i beneficiari siano comuni o che il contenuto sia coordinato: è sempre nullo (Trib. Cosenza 258/2025).
Il testamento reciproco
Il testamento reciproco (o corrispettivo) vietato dall’art. 589 c.c. è l’atto unico con cui due o più persone dispongono reciprocamente l’una a favore dell’altra. Qui la reciprocità del contenuto aggrava il rischio che ciascuna volontà resti psicologicamente o negozialmente vincolata all’altra, in contrasto con il principio di revocabilità fino alla morte.
Il divieto non si estende ai testamenti separati
Il divieto non trova applicazione quando siano stati utilizzati due atti separati.
«Sulla base del tenore letterale della disposizione è quindi possibile e consentito che due o più persone, avvalendosi di separati atti, dispongano l’una a favore dell’altra (cd. testamento corrispettivo). La validità di tale forma di testamento è stata più volte affermata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base alla quale “A norma dell’art. 589 c.c., perché si abbia testamento reciproco, è necessario che le manifestazioni di volontà dei testatori costituiscano, in un documento unitario, un solo atto, in modo che la volontà delle parti non abbia alcuna autonomia formale. È da escludere, quindi, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell’altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco” (Cass. 2364 del 18/07/1959). Ne deriva, quindi, che – ferma la piena validità delle disposizioni testamentarie così congegnate ed esclusa qualsivoglia violazione del divieto di patti successori – la reciprocità delle determinazioni di ultima volontà di moglie e marito (strutturate, peraltro, nello stesso identico modo, anche da un punto di vista lessicale) connota ancor di più la voluntas testatoris» (Trib. Teramo 757/2025).
È quindi essenziale separare concettualmente il testamento congiuntivo o reciproco vietato dai testamenti simultanei validi: la simultaneità temporale non equivale all’unicità dell’atto.
Il confine con il patto successorio
Se due schede separate sono l’esecuzione di un vero accordo vincolante a monte, il problema non si esaurisce nell’art. 589 c.c., ma si sposta sul diverso piano del patto successorio, istituto distinto: il testamento congiuntivo è vietato per l’unicità dell’atto e per la lesione della personalità/unipersonalità testamentaria, mentre il patto successorio è vietato perché vincola contrattualmente la futura successione o la futura disponibilità dei diritti successori.
Casi pratici
Due coniugi firmano un unico documento in cui ciascuno lascia i propri beni all’altro: è testamento congiuntivo reciproco, nullo per violazione dell’art. 589 c.c., indipendentemente dal contenuto coordinato delle disposizioni.
Due coniugi redigono, nello stesso giorno e con formulazioni identiche, due testamenti olografi separati, ciascuno a favore dell’altro: l’atto è valido, perché l’identità di contenuto e la contestualità non incidono sull’autonomia formale dei due documenti.
Tre fratelli sottoscrivono un unico foglio in cui ciascuno dispone dei propri beni a favore di un fratello: l’atto è nullo per intero, in quanto testamento congiuntivo, anche se ciascuna disposizione avrebbe potuto essere valida se contenuta in un atto separato.
Errori frequenti
- Ritenere che la simultaneità temporale di due testamenti costituisca testamento congiuntivo. Rileva l’unicità dell’atto, non la contemporaneità della redazione.
- Confondere il testamento reciproco redatto in atti separati con quello vietato dall’art. 589 c.c. Il divieto colpisce solo l’atto unico; due schede distinte, anche reciproche nel contenuto, sono valide.
- Sovrapporre il divieto di testamento congiuntivo al divieto di patti successori. Sono istituti distinti, con presupposti e fondamenti diversi.
Cosa fare
Va verificato se le disposizioni di più persone risultino da un unico documento o da atti separati, poiché solo l’unicità dell’atto determina la nullità ex art. 589 c.c.
In presenza di più testamenti reciproci redatti separatamente, va accertato che non esista un accordo vincolante a monte, che sposterebbe la questione sul piano del patto successorio.
Va tenuta distinta, nell’analisi del caso, la valutazione sull’unipersonalità dell’atto da quella sulla libera revocabilità della volontà testamentaria, trattandosi di profili concettualmente autonomi anche se correlati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.