L’animus donandi nella cointestazione di conto non si presume dal silenzio della titolare (Cass. civ. Sez. 2 n. 12107 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta, non soggetta alla forma solenne, qualora la somma appartenga ad uno solo dei cointestatari e la disponente intenda arricchire l’altro. In tal caso, la prova dell’animus donandi deve essere rigorosa e può emergere solo in via indiretta dall’esame di tutte le circostanze dedotte e provate. La consapevolezza dei trasferimenti e una successiva dichiarazione testamentaria di natura meramente ricognitiva o liberamente revocabile non sono elementi univoci per dimostrare la volontà di liberalità, specialmente quando il beneficiario rivesta il ruolo di fiduciario o gestore del patrimonio. Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice decide sulla base di un’autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, essendo libero di rilevare d’ufficio questioni non riservate alle parti.
Il Fatto
Gli eredi di una donna convenivano in giudizio il gestore del patrimonio mobiliare della defunta e la figlia di quest’ultimo, chiedendo la restituzione delle somme che il primo aveva dirottato sui propri conti personali e su quello della figlia, tramite smobilizzi di gestioni patrimoniali e bonifici.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che le somme fossero state ricevute a titolo di donazione. La Corte d’appello confermava la decisione, affermando che la cointestazione dei conti integrava una donazione indiretta, desumendo l’intento liberale da un testamento in cui la titolare riconosceva la titolarità del 50 per cento dei depositi in capo al gestore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito alla luce del principio per cui, in assenza di una donazione tipica, l’intenzione di donare può emergere solo da un esame rigoroso di tutte le circostanze. La dichiarazione successiva alla cointestazione circa l’appartenenza del 50 per cento delle somme è elemento a contenuto meramente ricognitivo, che nulla illustra riguardo al titolo e alle ragioni della dichiarata appartenenza.
Sul punto, la Corte ha chiarito che la mera consapevolezza dei trasferimenti di fondi non è decisiva. Tale consapevolezza va collocata nel complessivo contesto dei rapporti tra le parti, caratterizzati da una relazione duratura in cui il gestore era un semplice fiduciario della disponente, deputato alla gestione del patrimonio; qualifica che collide con quella di beneficiario di una donazione. La sussistenza della liberalità è contraddetta anche dal comportamento successivo della titolare che, avvedutasi degli atti compiuti, aveva revocato il testamento e presentato una denuncia per appropriazione.
La Corte ha altresì escluso che l’animus donandi potesse essere desunto dal lascito testamentario delle somme giacenti. Tale lascito costituiva una disposizione mortis causa, liberamente revocabile, che non poteva valere anche come manifestazione di una volontà donativa destinata a operare con effetti immediati e non più revocabile. L’intento di liberalità deve quindi emergere da elementi, anche indiretti, univocamente espressivi dell’intento della disponente di arricchire il beneficiario con un corrispondente impoverimento.
La Corte ha rigettato il terzo motivo relativo alla mancata acquisizione del fascicolo penale, essendo l’ordine di esibizione uno strumento istruttorio residuale e discrezionale. Ha rigettato anche i motivi sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito si era limitato a qualificare giuridicamente la fattispecie, senza pronunciare su domande non proposte.
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Nota della Redazione
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