Frazionamento impianti e accesso agli incentivi cumulo e data entrata in esercizio (Cons. Stato n. 4350 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il misuratore di scambio costituisce elemento strutturale dell’impianto, essendo funzionale alla quantificazione degli incentivi, e la sua collocazione sulla medesima particella catastale rileva ai fini della configurazione dell’artato frazionamento. Il requisito soggettivo di tale fattispecie si accerta con riferimento alla data di entrata in esercizio degli impianti, e non a quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio: irrilevante è il successivo trasferimento a un imprenditore autonomo. Il GSE non sindaca i titoli abilitativi altrui, ma verifica i presupposti dell’incentivo. Sulla domanda di accesso non si forma il silenzio assenso, operando l’esclusione dei procedimenti in materia ambientale.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto eolico di potenza pari a 0,060 MW chiede al GSE l’accesso alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 23 giugno 2016. Il Gestore nega il beneficio ravvisando un artato frazionamento: nella stessa area risultano altri sei impianti di identica potenza, riconducibili al medesimo produttore alla data di entrata in esercizio, con contatori di scambio collocati sulla stessa particella catastale. La potenza cumulata viene rideterminata in 0,420 MW, oltre la soglia dei 60 kW per l’accesso diretto.
La società impugna il diniego davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso. Propone quindi appello, censurando anche il successivo diniego di riesame emesso dal Gestore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie sulla base dell’art. 5, comma 2, del d.m. 23 giugno 2016, che impone di sommare la potenza degli impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore e localizzati sulla medesima particella o su particelle contigue, e dell’art. 29, che attribuisce al GSE il potere di verificare gli indici di frazionamento.
Sul piano oggettivo, l’appellante sostiene che il contatore di scambio appartenga alla rete e non all’impianto. La tesi è respinta: l’art. 2 del d.m. include espressamente i misuratori tra i componenti dell’impianto. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7706, n. 7707 e n. 7709 del 2023 e sez. IV n. 749 del 2021, la decisione ribadisce che il misuratore di scambio rientra nella struttura dell’impianto ai fini dell’incentivo, e che non rileva la circostanza che la sua ubicazione dipenda dal gestore di rete. Le pronunce invocate dall’appellante riguardano il punto di connessione, elemento distinto dal misuratore.
Sul piano soggettivo, la Corte esclude che il riferimento temporale sia la domanda di incentivo. Poiché il frazionamento incide sul criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, il momento utile è quello in cui l’intervento unitario si è realizzato, cioè la data di entrata in esercizio. Il trasferimento successivo a un soggetto autonomo non elide il requisito.
Il secondo motivo è infondato: il GSE non ha messo in discussione il titolo abilitativo, limitandosi a verificare i presupposti dell’incentivo, secondo il riparto di competenze richiamato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6060 del 2018. Il terzo motivo cade perché l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti ambientali, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 10808 del 2023. Il quarto motivo è respinto: la nota del Comune contiene una diversa valutazione dei medesimi presupposti e l’art. 21-nonies non si applica alle istanze anteriori alla riforma del 2020.
L’appello è integralmente respinto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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