Contributo unificato e soccombenza formale nel giudizio amministrativo (C.G.A.R.S. n. 839 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l’onere del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Nel processo amministrativo la soccombenza può configurarsi anche a fronte di una pronuncia in rito: è soccombente la parte che, costituendosi in appello, si è formalmente opposta all’accoglimento del gravame, ancorché questo si concluda con l’annullamento della sentenza impugnata e la remissione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. Ne deriva l’obbligo di rifondere il contributo unificato versato dalla controparte vittoriosa. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando l’inerzia dell’amministrazione sia giustificata da un oggettivo dubbio interpretativo.
Il Fatto
Con sentenza n. 621/2023 il C.G.A.R.S., accogliendo l’appello della ricorrente, annullava una sentenza del TAR Sicilia resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e rimetteva la causa al primo giudice, compensando le spese del doppio grado. La ricorrente aveva lamentato in appello l’omesso avviso prescritto dalla medesima disposizione, ottenendo così l’annullamento e non la riforma della decisione.
La società chiedeva quindi in ottemperanza la condanna dell’amministrazione al rimborso di euro 9.000,00 versati a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, invocando l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, la nullità della nota prefettizia di rigetto dell’istanza di rimborso, la nomina di un commissario ad acta e le penalità di mora. L’amministrazione si opponeva all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’interpretazione di due nozioni contenute nella disposizione: la soccombenza e il giudicato. Quanto alla prima, richiama l’art. 91 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il tramite dell’art. 26 c.p.a., che impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese. Quanto al secondo, distingue il giudicato formale ex art. 324 c.p.c., riferibile a sentenze di rito e di merito non più impugnabili, dal giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., che concerne le sole sentenze di merito.
Da tale distinzione il Collegio trae una conseguenza apparentemente favorevole alla tesi dell’amministrazione: la soccombenza può configurarsi anche a fronte di una pronuncia in rito, il che potrebbe indurre a ritenere la norma indistintamente applicabile. La verifica va però condotta sul caso concreto, dove la ricorrente era stata destinataria di una decisione di merito non favorevole, assunta in forma semplificata.
L’argomentazione decisiva è di ordine processuale. L’amministrazione, costituendosi nel giudizio di appello, si è formalmente opposta all’accoglimento del gravame. Sussiste quindi una soccombenza formale che legittima la pretesa della controparte alla refusione del contributo versato.
Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto. Il Collegio dichiara la nullità della nota prefettizia per violazione del giudicato e ordina al Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza n. 621/2023 mediante il pagamento delle somme occorrenti per l’integrale refusione del contributo, entro centottanta giorni, oltre interessi legali ex art. 1282 cod. civ.
Per il caso di perdurante inottemperanza è nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, e sono liquidate le relative spese. Le penalità di mora sono invece escluse, perché la regressione del giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. poteva ingenerare un dubbio interpretativo sulla configurabilità di una soccombenza sostanziale. Per le medesime ragioni le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale