Abilitazione scientifica nazionale e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (Cons. Stato n. 2941 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale la valutazione dei titoli costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, il cui giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti di ragionevolezza, coerenza e attendibilità. Accertata l’opinabilità della scelta tecnica, il giudice non può sostituirsi alla commissione, neppure quando il risultato non sia quello che egli avrebbe privilegiato. Il criterio con cui la commissione declina i titoli di art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 120/2016 è legittimo se ragionevole e proporzionato. La natura estera o sovranazionale dell’istituto di ricerca si apprezza in senso strutturale, cioè in base alla sede, non in senso funzionale.

Il Fatto

Il candidato partecipava alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 13/A1 (economia politica), tornata 2023-2025. La commissione, insediata il 2 febbraio 2024, subordinava l’abilitazione al possesso di almeno tre titoli tra i sette selezionati nell’ambito dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016. All’esito della verifica il candidato risultava titolare di un solo titolo.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava il diniego, riconoscendo il possesso di due ulteriori titoli e ordinando al Ministero il rilascio diretto dell’abilitazione ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il Ministero proponeva appello principale, lamentando l’erronea valutazione dei titoli e, in subordine, l’eccesso di potere giurisdizionale. Il candidato proponeva appello incidentale avverso i capi che avevano escluso altri titoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la controversia come accertamento del possesso dei quattro titoli ancora in contestazione, posto che non erano controversi né i requisiti delle pubblicazioni né il possesso del titolo relativo alla partecipazione a convegni. Il ragionamento muove dal titolo concernente i premi e riconoscimenti per l’attività scientifica.

Il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo del Ministero. Il criterio adottato dalla commissione esigeva che il premio provenisse da un’istituzione di riconosciuta rilevanza scientifica e fosse assegnato per i risultati della ricerca. Tale standard va letto nel senso di richiedere un premio oggettivamente rilevante: non basta l’autorevolezza dell’ente che lo rilascia, occorrendo la selettività intrinseca del riconoscimento. Il giudizio di valore sul premio presuppone un ineludibile spazio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per opinabilità. Il candidato non aveva fornito prova della rilevanza oggettiva del premio, essendosi limitato a dedurre l’autorevolezza dell’istituzione. Il documento versato solo in appello è inammissibile per violazione del divieto di nova ex art. 104 c.p.a.

Quanto al titolo relativo alla partecipazione al collegio dei docenti di dottorato, il Collegio reputa il criterio del triennio ragionevole e proporzionato, anche in ragione della rilevanza del ruolo e della sua predeterminazione rispetto alla conoscenza delle esperienze dei candidati. L’esperienza del candidato si era protratta per un periodo inferiore, sicché il motivo incidentale va respinto.

Sul titolo delle fellowship presso atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali, il Consiglio opta per una lettura strutturale della qualificazione: rileva la sede dell’istituto, non l’oggetto internazionale della sua attività. Il centro studi presso cui il candidato aveva operato ha sede in Italia e non è costituito nell’ambito di alcuna organizzazione sovranazionale. L’interpretazione funzionale amplierebbe indebitamente la figura, privandola della sua selettività.

Accertata l’insussistenza di tre titoli, il candidato non raggiunge comunque il quorum di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 120/2016. Ne deriva l’improcedibilità delle censure residue, compreso il motivo subordinato sull’eccesso di potere giurisdizionale. In riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado è rigettato e gli atti impugnati ripristinati, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *