Concorso e punteggio aggiuntivo per la laurea vecchio ordinamento (TAR Puglia n. 597 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, in parte qua, la clausola del bando di concorso che riconosce il punteggio aggiuntivo per i titoli di studio ulteriori rispetto a quello utilizzato per l’ammissione solo ai possessori di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, escludendo il diploma di laurea “vecchio ordinamento”. Il titolo conseguito al termine del percorso quadriennale o quinquennale a ciclo unico è oggettivamente superiore rispetto alla laurea triennale sufficiente per accedere alla selezione, sicché la sua mancata valorizzazione determina una disparità di trattamento illogica e discriminatoria tra candidati. La regola vale anche quando la lex specialis consente di indicare, ai fini della partecipazione, tanto la laurea triennale quanto il titolo di secondo livello: in tal caso il candidato non può essere gravato del principio di autoresponsabilità dichiarativa, perché il bando non gli consentiva di far valere il titolo superiore quale titolo aggiuntivo. Ne consegue l’annullamento degli atti di valutazione dei titoli e della graduatoria nella parte in cui non riconoscono il punteggio dovuto.
Il Fatto
La Regione Puglia indice un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità di categoria D. Per il profilo di Specialista Risorse Economico-Finanziarie, bando n. 25, sono previsti 18 posti. Il bando ammette alla selezione, alternativamente, la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea specialistica e il diploma di laurea “vecchio ordinamento”. Quanto ai titoli, l’art. 7, comma 4, lett. a), del bando attribuisce 1,5 punti per il titolo ulteriore rispetto a quello usato per l’ammissione.
Il ricorrente partecipa dichiarando il diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio, equiparato alla laurea magistrale LM-77, e supera le prove. Collocatosi al posto n. 43 con 27 punti, impugna la graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 73 del 27.01.2023, lamentando la mancata attribuzione dei 1,5 punti: con il punteggio di 28,50 sarebbe risultato vincitore. La Regione eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta assunzione del ricorrente; questi replica di avere interesse alla qualifica di vincitore, spendibile anche in future selezioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la censura. Il bando, all’art. 2, richiede alternativamente la laurea di primo livello, il diploma di laurea, la laurea specialistica o magistrale in classi equiparabili. La valutazione dei titoli riguarda quelli ulteriori rispetto a quelli dichiarati come requisito di partecipazione.
Richiamando un orientamento già espresso dalla Sezione in analoghe vicende, il Tribunale osserva che il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono un titolo superiore rispetto alla laurea triennale sufficiente per l’ammissione. Sarebbe quindi illogico e discriminatorio attribuire il punteggio aggiuntivo solo ai possessori delle lauree di primo e secondo livello. Se per partecipare basta la laurea triennale, chi possiede la laurea quadriennale ha oggettivamente un titolo in più.
La diversità dei percorsi emerge anche dal d.M. n. 270/2004, che assegna alla laurea triennale l’obiettivo di un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e alla magistrale una formazione di livello avanzato. Il Collegio respinge inoltre l’eccezione di improcedibilità, riconoscendo la permanente utilità della decisione per il ricorrente, che mira alla qualifica di vincitore e non alla sola assunzione.
Quanto al principio di autoresponsabilità dichiarativa invocato dalla difesa regionale, la Sezione lo ritiene non applicabile: nella procedura in esame la lex specialis consentiva di far valere ai fini dell’ammissione tanto la laurea triennale quanto il titolo di secondo livello, ma non consentiva di utilizzare quest’ultimo quale titolo aggiuntivo. Il candidato non avrebbe quindi potuto esercitare la scelta valorizzata nella diversa vicenda scrutinata dal giudice amministrativo richiamato. Il ricorso è accolto in parte qua, con annullamento dell’art. 7 del bando, della graduatoria e dei verbali nella parte in cui non riconoscono i 1,5 punti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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