Ricorso genitori inammissibile per difetto di interesse attuale sul dimensionamento scolastico (Cons. Stato n. 2946 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dimensionamento della rete scolastica regionale che si limiti all’accorpamento amministrativo della dirigenza scolastica e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non incide sull’offerta formativa, sulla continuità didattica né sui plessi, che restano fisicamente mantenuti. In tal caso il timore dei genitori di un pregiudizio futuro e meramente ipotetico non integra l’interesse a ricorrere. L’azione di annullamento richiede una lesione diretta e attuale, non essendo sufficiente il generico riferimento al rispetto di norme svincolato dalla prospettazione di vizi incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente. Il difetto di una delle condizioni dell’azione, rilevato anche in appello, impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il Fatto
La Regione Lazio ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio, sede di Roma, n. 15720 del 2025 aveva accolto il ricorso collettivo di alcuni genitori di alunni, anche con disabilità, annullando il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2025/2026. Il piano, adottato con delibera di giunta n. 1161 del 23 dicembre 2024, istituiva un nuovo istituto superiore mediante aggregazione dell’istituto professionale e dell’istituto tecnico operanti nel territorio.
Il primo giudice ha ritenuto il difetto di istruttoria e di motivazione e il mancato rispetto dell’iter procedurale, per la mancata acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza regionale permanente per l’istruzione. La Regione ha proposto appello, deducendo l’incompetenza territoriale del TAR capitolino, il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti e l’erroneità delle valutazioni sul procedimento. Gli appellati hanno resistito e riproposto i motivi non esaminati in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto il primo motivo. La ripartizione delle controversie tra sede centrale e sezione staccata del medesimo TAR non integra una questione di competenza: l’art. 47, comma 2, c.p.a. la qualifica come mera irregolarità, estranea al perimetro dell’art. 15, comma 1, c.p.a. e al principio del giudice naturale.
Il cuore della decisione è il secondo motivo, ritenuto fondato. Il Collegio ha ricostruito l’interesse a ricorrere come species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 c.p.a., e ne ha enunciato i corollari di personalità, attualità e concretezza. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui occorre una utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente la pretesa generica al rispetto di norme.
Applicando tali principi, il Consiglio di Stato ha rilevato che i genitori, sulla base di una previsione non fondata su alcun dato certo, avevano prefigurato un vulnus ipotetico e futuro. L’accorpamento contestato — hanno osservato i giudici — non modifica il corpo docente, i piani di studio e gli indirizzi di insegnamento, e i plessi restano nella stessa sede. Il comprensibile timore di un cambiamento peggiorativo non si traduce, pertanto, in lesione reale e attuale.
L’accoglimento del motivo processuale ha comportato la riforma della sentenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e l’assorbimento degli ulteriori motivi, di appello e di primo grado. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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