Aspettativa per infermità del militare e computo delle licenze non fruite (Cons. Stato n. 3737 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stato giuridico del militare, il collocamento in aspettativa per infermità non richiede il consenso dell’interessato agli accertamenti sanitari, costituendo esplicazione del potere-dovere dell’Amministrazione di verificare la perdurante idoneità al servizio ai sensi dell’art. 882, commi 2 e 4, cod. ord. mil. La licenza ordinaria maturata e non fruita può essere convertita in licenza straordinaria di convalescenza solo su scelta volontaria del militare, ai sensi dell’art. 905, comma 2, cod. ord. mil.: la mancata fruizione delle ferie ascrivibile a libera e consapevole scelta dell’interessato, e non a causa a lui non imputabile, esclude il diritto all’indennità sostitutiva. Nel giudizio di appello amministrativo il principio di specificità dei motivi impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi di primo grado, poiché il gravame si configura come revisio prioris instantiae. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere ex art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 costituisce mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, impugnava davanti al TAR Lazio il decreto dirigenziale del Ministero della difesa del 5 agosto 2019, che ne aveva disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per 670 giorni, dal 28 novembre 2013 al 28 settembre 2015, ai sensi dell’art. 905 d.lgs. n. 66/2010. Unitamente al decreto impugnava i verbali della Commissione medica ospedaliera e, con motivi aggiunti, il provvedimento di recupero delle somme stipendiali corrisposte in misura piena invece che dimezzata, per un totale di 17.719,10 euro lordi, rateizzato in 120 mensilità.

Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva allora appello il militare, affidato a cinque motivi, lamentando la violazione del consenso informato, l’errato computo dei periodi di licenza e delle attese tra le visite, il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento e i vizi di motivazione del decreto. L’Amministrazione resisteva costituendosi in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., i documenti prodotti per la prima volta in appello, non avendo l’appellante dimostrato l’impossibilità di produrli in primo grado: essi vanno considerati tamquam non essent.

Nel merito, la Corte ha rilevato il carattere generico del primo motivo, non avendo l’appellante indicato quali trattamenti terapeutici sarebbero stati somministrati senza consenso. Dagli atti emergevano solo visite mediche di controllo, disposte nell’esercizio del potere-dovere di verifica dello stato di salute e giustificate dallo status peculiare del militare; irrilevante la divergenza tra il giudizio della CMO e quello dei sanitari ASL, poiché l’idoneità richiesta ai militari è diversa dalla normale condizione di salute dei civili ed è rimessa all’autorità sanitaria militare.

Quanto al computo delle licenze e dei periodi di attesa, il Collegio ha confermato la motivazione del primo giudice, non idoneamente censurata: la domanda di licenza era tardiva, superato il 45° giorno di licenza straordinaria, e il periodo di attesa tra una visita e l’altra va computato secondo la direttiva del 18.3.2008. La doglianza sull’intempestività degli accertamenti è stata reputata irrilevante, poiché dopo ogni attesa la CMO ha sempre riconfermato l’inidoneità del militare.

Il Collegio ha quindi ribadito che la richiesta di imputazione delle licenze all’aspettativa o di monetizzazione delle ferie non trova fondamento, richiamando l’art. 905, comma 2, cod. ord. mil. e la Cons. Stato, sez. II, n. 4109 del 2023: il militare può scegliere tra convertire la licenza ordinaria in licenza di convalescenza oppure conservarla. Il mancato godimento delle ferie è ascrivibile a scelta libera e consapevole dell’interessato, con conseguente infondatezza della pretesa indennitaria. Da ciò deriva l’infondatezza dei motivi aggiunti sul recupero, atto vincolato alla correttezza dei provvedimenti presupposti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *