La conoscenza del rigetto tramite il difensore fa decorrere il termine decadenziale (Cons. Stato n. 3734 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita dal difensore del ricorrente in esito all’esercizio del diritto di accesso è idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, anche quando il ricorrente non abbia ancora avuto personalmente contezza dell’atto. Il difensore munito di apposita procura agisce infatti quale soggetto deputato a ricevere la conoscenza dell’atto nell’interesse della parte. Ne consegue la tardività del ricorso notificato oltre il termine e il suo carattere irricevibile, con preclusione, per l’assorbimento delle censure di rito, dell’esame dei motivi di merito.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha respinto l’istanza con un decreto che l’interessato assumeva di avere conosciuto solo all’esito di un’istanza di accesso. Il ricorrente ha quindi impugnato il rigetto davanti al TAR Campania.

Il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile il gravame per superamento del termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a., avendo il primo procuratore del ricorrente visionato gli atti il 4 ottobre 2022, in forza di procura rilasciata per l’accesso. L’interessato ha proposto appello, lamentando la mancata notifica del preavviso di rigetto e del provvedimento al precedente legale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione del momento da cui decorre il termine decadenziale di impugnazione quando la conoscenza dell’atto sia stata acquisita per il tramite del difensore. Il Collegio esamina gli atti di causa e ritiene di dover confermare la valutazione del primo giudice.

Dall’istruttoria emerge in modo inequivocabile che il primo legale dell’appellante aveva avuto contezza piena del rigetto dell’istanza il 4 ottobre 2022, nell’ambito dell’accesso agli atti esercitato ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990. Il difensore era munito di procura rilasciata a tal fine, cosicché la conoscenza da lui acquisita è riferibile alla parte rappresentata.

Su questa base la Corte rileva che il ricorso di primo grado, notificato solo il 26 maggio 2023, risulta proposto oltre il termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a.. La statuizione del TAR è pertanto corretta. L’argomento difensivo volto a valorizzare il diverso e successivo accesso del nuovo difensore non è idoneo a spostare la decorrenza del termine, perché la conoscenza utile si era già perfezionata in capo al precedente procuratore.

Il carattere assorbente della pronuncia di rito preclude l’esame delle doglianze di merito. L’appello è quindi infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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