Certificati bianchi, prova della data di prima attivazione e onere del Gestore (Cons. Stato n. 3740 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto che aspira ai certificati bianchi deve risultare, alla data del 1° gennaio 2014, ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012. A fronte della produzione del certificato di collaudo e dell’estratto di visura camerale attestante l’apertura del punto vendita, documenti individuati dalla disciplina di settore come idonei a fissare la data di prima attivazione, l’operatore economico non può essere onerato della prova di un fatto negativo, cioè che l’impianto non fosse in funzione prima della presentazione della PPPM. Grava sul Gestore l’onere di allegare la prova, o almeno un principio di prova, dell’azionamento anticipato dell’impianto. La mera contiguità temporale tra la data di presentazione del progetto e le date dei documenti non costituisce indizio sufficiente. Il provvedimento di rigetto fondato solo su tale assunto è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Una società di servizi energetici, accreditata come Energy Service Company, presentava al GSE una proposta di progetto e programma di misura per l’installazione di lampade a led in due punti vendita, con indicazione dei titoli di efficienza energetica attesi. Seguiva una richiesta di integrazione, poi un preavviso di rigetto e un procedimento di annullamento d’ufficio del silenzio formatosi sulla PPPM, chiuso nel 2016 con l’approvazione del progetto.
In sede di prima rendicontazione dei risparmi la società trasmetteva il certificato di collaudo e l’estratto di visura camerale attestante l’apertura del nuovo negozio. Il GSE rigettava la richiesta per asserita violazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, ritenendo la documentazione inidonea a escludere che l’intervento fosse già completato alla data di presentazione della PPPM. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul primo motivo, che ritiene fondato. Il TAR aveva sostenuto la non illogicità del rigetto valorizzando la contiguità degli intervalli temporali tra presentazione del progetto e date dei documenti, da cui non sarebbe stato possibile escludere l’entrata in funzione anticipata dell’impianto.
Il Consiglio di Stato rovescia l’impostazione. L’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 richiede soltanto che il progetto non sia completato al 1° gennaio 2014. Nella specie l’intervento riguardava un negozio collocato in un centro commerciale inaugurato per la prima volta il 25 marzo 2015, quindi in un immobile non utilizzato in precedenza: fino a quella data il punto vendita era chiuso e non poteva registrare alcun consumo.
La Corte qualifica come irragionevole l’argomento della contiguità. Nessuna norma, linea guida o chiarimento impone di dimostrare la non contiguità tra le date. Il dato di comune esperienza conferma che un esercizio commerciale non può aprire prima del collaudo dell’impianto, sicché le due date fisiologicamente si succedono. Entrambe, comunque, seguivano la presentazione della PPPM.
Decisivo è il profilo dell’onere probatorio. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 6827 del 2025, la Sezione esclude che si possa pretendere dall’operatore la prova di un fatto negativo, qualificata come probatio diabolica. Il certificato di collaudo è il documento espressamente indicato dalle Linee Guida EEN 9/11 e dai chiarimenti dell’Autorità per gli interventi di illuminazione. A fronte di tale produzione spettava al Gestore dimostrare l’azionamento anticipato, o almeno allegare un indizio: il GSE non ha contestato provenienza, validità e veridicità dei documenti, limitandosi a definirli inidonei senza spiegarne la ragione.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna del Gestore alle spese di lite. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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