PDP non garantisce promozione per alunni con DSA (TAR Campania n. 977 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La normativa a tutela degli alunni con disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali non garantisce l’accesso alla classe successiva indipendentemente dal livello di apprendimento concretamente raggiunto. Il Piano Didattico Personalizzato assolve la funzione di porre l’alunno nelle condizioni di frequentare con successo formativo il percorso di studi, non di assicurare la promozione. Ne deriva che la mancata o lacunosa adozione del PDP non determina di per sé l’illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo al più fondare una responsabilità dell’istituzione scolastica per le omissioni accertate. Il giudizio di non ammissione, inoltre, non è inficiato dalla mancata attivazione dei corsi di recupero, restando ancorato alla preparazione e alla maturità effettivamente raggiunte dall’alunno.
Il Fatto
Il ricorrente, studente affetto da disturbo misto delle capacità scolastiche, ha impugnato il verbale di scrutinio finale con cui il Consiglio di classe, per l’anno scolastico 2024/2025, ne ha disposto la non ammissione alla classe successiva presso un istituto tecnico agrario. Il giudizio si fondava su quattro insufficienze nelle discipline di indirizzo, ciascuna con voto finale pari a 4.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulla didattica personalizzata, la mancata attuazione del PDP, l’omessa attivazione degli interventi di recupero e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha respinto la domanda con ordinanza n. 350/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla legge delega n. 53 del 2003 e dalla legge n. 170 del 2010, letta insieme al D.M. n. 5669 del 2011 e alla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali. Il quadro normativo appresta misure compensative e dispensative volte ad assicurare all’alunno in svantaggio il raggiungimento quantomeno degli obiettivi minimi di apprendimento, senza ridurre il livello degli obiettivi previsti.
Da qui il principio centrale: lo scopo della normativa non è garantire l’accesso alle classi successive a prescindere dal livello di preparazione, ma mettere l’alunno nelle condizioni di frequentare con successo formativo, tendenzialmente alla pari degli altri studenti. Corollario è che l’eventuale mancata adozione del PDP non può da sola giustificare l’illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo al più comportare una responsabilità della scuola per le omissioni accertate.
Nel caso concreto, l’istituzione scolastica ha comprovato di aver predisposto un Piano Didattico Personalizzato calibrato sulla diagnosi, con strumenti compensativi e dispensativi specifici. I verbali documentano verifiche programmate, materiali semplificati, prove facilitate e costanti comunicazioni alla famiglia tramite registro elettronico e fonogrammi. Il giudizio negativo è stato correlato a carenze persistenti e trasversali, non imputabili alla sola condizione di DSA.
Quanto alla motivazione, essa risulta congrua perché ancorata alle insufficienze in quattro materie caratterizzanti e alla insufficiente maturazione personale. Il Tribunale osserva che, in presenza di plurime insufficienze oggettive, eventuali errori nel calcolo della media non avrebbero mutato la valutazione complessiva. La decisione valorizza elementi attitudinali e di impegno, senza intento afflittivo, e mira a consentire il recupero del deficit di apprendimento tramite la ripetizione dell’anno.
Infine, la censura sui corsi di recupero è respinta: assolti gli obblighi informativi verso i genitori, l’eventuale carenza nell’attivazione degli interventi non incide sull’autonomia del giudizio di ammissione, che resta fondato sulla preparazione comunque raggiunta. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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