Tirocinio extracurriculare e favor participationis nel requisito esperienziale del bando (TAR Campania n. 4130 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che richieda una generica “esperienza professionale” è di formulazione incerta e impone un’interpretazione secundum favor participationis. In presenza di più possibili letture della lex specialis, va prescelta quella che consente la massima partecipazione dei concorrenti, risultando computabile anche il tirocinio extracurriculare ove le mansioni documentate integrino il profilo professionale richiesto. Il requisito esperienziale deve ritenersi comprovato quando la dichiarazione del concorrente sulla durata del rapporto sia suffragata dalla convergenza della maggior parte delle evidenze documentali, prevalendo il certificato più recente e l’attestazione del datore di lavoro. L’esclusione fondata su una motivazione erronea è pertanto illegittima.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Direttore Generale di un’azienda ospedaliera universitaria ne ha disposto l’esclusione da un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito per la copertura di posti nell’Area degli Operatori, Ruolo tecnico, del comparto sanità. L’amministrazione ha ritenuto non posseduto il requisito specifico di ammissione di cui all’art. 2, lett. b), del bando, che esige cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese private in forza di un rapporto di lavoro.

L’esclusione si fonda su due rilievi: la non computabilità del tirocinio extracurriculare svolto presso una società, qualificato come esperienza formativa e non professionale, e alcune presunte incongruenze sulla durata del rapporto di lavoro intrattenuto con altra società, in ordine alla data di cessazione. Di qui il ricorso, con censura di carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti. Nelle more, il ricorrente è stato ammesso con riserva alle prove concorsuali, superando la prova pratica e quella orale.

La Motivazione della Corte

Sulla durata del rapporto, il Collegio rileva che il certificato storico del Centro per l’impiego e l’attestato rilasciato dal datore di lavoro convergono nell’indicare quale data di cessazione per dimissioni quella dichiarata dal ricorrente nella domanda di partecipazione. La discrasia con altro certificato storico e con il verbale di conciliazione, da cui risulterebbe una cessazione anteriore, è superabile.

Il contrasto tra i certificati è risolto in favore del certificato più recente, avvalorato dall’attestazione del datore e confermato anche dal verbale di conciliazione, nel quale la data di cessazione è stata corretta di pugno con controfirma della rettifica. Pur nella limitata univocità delle evidenze, la dichiarazione del ricorrente risulta quindi sufficientemente suffragata, poiché su di essa convergono tre dei quattro documenti prodotti.

Quanto al tirocinio extracurriculare, la generica e non perspicua formulazione dell’art. 2, lett. b), del bando, che utilizza l’ampio sintagma “esperienza professionale”, rende doverosa, per comune indirizzo pretorio, un’interpretazione improntata al favor participationis, ammettendo la computabilità di ogni adeguata esperienza ai fini dell’integrazione del requisito di ammissione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando la lex specialis è di incerta formulazione sui requisiti di partecipazione, deve prescegliersi tra le varie possibili l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 13 del 2026; Cons. Stato, Sez. V, n. 8114 del 2025). Le esigenze di trasparenza impongono di consentire ai concorrenti di scegliere, fra le varie letture del bando, quella che più privilegia la partecipazione.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso: il riconoscimento della spendibilità del tirocinio e della correttezza della durata dichiarata conduce a ritenere comprovato il possesso del requisito esperienziale. L’impugnata delibera di esclusione è dunque illegittima, fondandosi su una motivazione erronea. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti attesi i profili di peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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