Inammissibile la mescolanza dei motivi di ricorso per cassazione sotto profili eterogenei (Cass. civ. Sez. 1 n. 22982 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo. Tale formulazione rimette al giudice di legittimità il compito improprio di isolare le singole censure teoricamente proponibili e di dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricorrente. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. L’autosufficienza del ricorso esige la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente intende negare.
Il Fatto
Una società di progettazione conveniva in giudizio la Provincia, chiedendo il pagamento di maggiori compensi professionali per l’attività di redazione di un progetto stradale, in ragione dell’aumento del valore dell’appalto rispetto al prezzo di aggiudicazione, nonché il pagamento di prestazioni non ricomprese e il risarcimento del danno per recesso anticipato. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di indennizzo per recesso, mentre la Corte di appello, in riforma parziale, riconosceva alla società una differenza a titolo di compenso professionale, valorizzando la clausola contrattuale che correlava il corrispettivo all’importo effettivo dei lavori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., nonché sull’omesso esame di fatti decisivi, respingendoli. Ha rilevato che la ricorrente aveva proposto una mescolanza di motivi, sovrapponendo contestazioni eterogenee e contraddittorie, dimostrando l’intenzione di censurare la motivazione sotto il profilo di una rivalutazione del merito, secondo le risultanze della CTU. Ha richiamato l’orientamento consolidato per cui è inammissibile la prospettazione di una stessa questione sotto i profili incompatibili del vizio di violazione di legge e di quello di omesso esame di un fatto decisivo.
Quanto all’onere della prova, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. non si configura quando il giudice abbia compiuto un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenendo assolto l’onere, poiché tale erroneo apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, che impone la trascrizione degli atti sui quali il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento circa la non contestazione.
La Corte ha poi sottolineato come la ricorrente non si fosse confrontata con le effettive ragioni della sentenza impugnata, la quale aveva esaminato il contratto e richiamato l’art. 6 per affermare che il corrispettivo non era fissato in misura fissa ma variabile in funzione dell’importo dei lavori, qualificando il contenuto del documento come “cristallizzato”. Ha rilevato la novità della contestazione sulla forma scritta, mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio, e la sua natura di mera richiesta di una diversa interpretazione contrattuale.
Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, in quanto prospettavano una pluralità di questioni con l’elencazione unitaria delle norme violate e una mescolanza di profili eterogenei, richiedendo alla Corte un intervento volto a enucleare le singole censure. La Corte ha poi verificato che il giudice d’appello aveva comunque valutato la determinazione del compenso, il parametro normativo contrattuale e l’aumento di valore dell’appalto, disponendo lo scomputo delle somme già percepite e riconoscendo un credito risarcitorio per le prestazioni non realizzate. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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