Assegnazione temporanea del poliziotto genitore: onere di motivazione sulle esigenze di servizio (TAR Liguria n. 989 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 opposto a un appartenente alla Polizia di Stato è legittimo, per effetto dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio, senza che occorrano circostanze eccezionali o l’insostituibilità del dipendente. L’Amministrazione deve però dare atto di concreti scompensi organizzativi o strutturali della sede di appartenenza, non di imprecisate carenze di personale. Il provvedimento che si limiti a evocare genericamente gravi carenze di organico e difficoltà di funzionamento dei servizi è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione ed è annullato, con obbligo di riedizione del potere nel contraddittorio con il dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso un Commissariato ligure, ha chiesto l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 presso la Questura di Siracusa o una sede della provincia siracusana, per la cura dei figli minori di tre anni. Il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza richiamando, per relationem, il preavviso di rigetto, che evocava gravi carenze di organico e crescenti esigenze di servizio.

Il dipendente ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 e dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, oltre al difetto di istruttoria, di motivazione e al travisamento dei fatti. Il Tribunale ha disposto l’acquisizione di chiarimenti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Per i dipendenti pubblici comuni il dissenso dell’Amministrazione è circoscritto a casi eccezionali; per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia l’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio. La tutela della genitorialità, pur meritevole, non prevale sull’interesse pubblico alla piena funzionalità delle Forze dell’ordine.

Da ciò il Tribunale trae il limite dell’ampiezza del potere ministeriale: non servono circostanze eccezionali, né l’indispensabilità o l’insostituibilità del dipendente, né l’assegnazione a una posizione di particolare responsabilità. È sufficiente che il trasferimento possa compromettere l’espletamento dei compiti d’istituto o recare pregiudizio all’organizzazione del reparto, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 1448 del 2024, Cons. Stato, sez. II, n. 9708 del 2022 e alla precedente pronuncia dello stesso TAR Liguria n. 856 del 2024.

Il potere di diniego non è però libero nella motivazione. L’Amministrazione deve dare conto delle concrete esigenze della sede di appartenenza incompatibili con l’assegnazione, che non possono risolversi in imprecisate carenze di personale ma devono riferirsi a circostanziati scompensi organizzativi o strutturali idonei a rendere più difficoltoso il disimpegno delle attività dell’ufficio, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 529 del 2025, n. 530 del 2025, n. 302 del 2025).

Applicando queste coordinate, il Collegio rileva che il diniego si limita a evocare genericamente le carenze organiche, senza indicare l’effettiva scopertura della pianta organica né le ragioni per cui lo spostamento temporaneo del poliziotto nuocerebbe al regolare funzionamento dell’ufficio. Il parere questorile non aggiunge elementi, e la relazione depositata in ottemperanza all’ordine istruttorio non illustra in modo esaustivo i motivi ostativi: nel ruolo degli Ispettori risultano otto effettivi su dieci unità, con copertura dell’ottanta per cento della dotazione teorica, mentre le limitazioni operative di alcuni dipendenti non ne escludono l’impiego.

Il Tribunale osserva altresì che il raffronto con le scoperture della sede di destinazione non incide sull’applicazione dell’art. 42-bis, non attenendo alla funzionalità del servizio di provenienza. Assume invece rilievo decisivo il fatto che al ricorrente era stato concesso un trasferimento temporaneo presso un altro ufficio nei mesi di agosto e settembre 2024, cioè nel periodo di maggiore pressione sul controllo del territorio. Il secondo motivo è quindi fondato ed assorbente: il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con riedizione del potere nel contraddittorio e adeguata motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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